A discrezione del giudice avvalersi della polizia tributaria per indagare sui redditi dei coniugi

Pubblicato il 01 ottobre 2012 In presenza di contestazioni riferite al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 5, nono comma, della Legge n. 898/1970, può disporre “indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

E tale facoltà, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.

E’ quanto ricordato dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 16094 del 21 settembre 2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy