Con il comunicato Stampa n. 137 del 1° luglio 2015, il Mef – dipartimento Finanze – annuncia l'arrivo di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del 26 giugno scorso con la proroga dal 7 luglio al 23 luglio 2015 del termine a disposizione di Caf e professionisti che avranno inviato l'80% dei 730/2015 entro la scadenza ordinaria:
per la consegna al contribuente della copia dei modelli 730 elaborati e del relativo prospetto di liquidazione;
per la comunicazione del risultato contabile e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia dei modelli 730.
La condizione è che entro il 7 luglio 2015 i Caf e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione almeno dell'80% delle dichiarazioni in argomento.
Restano fuori dalla proroga i contribuenti che inviano direttamente e i sostituti d'imposta.
Chiara è la risposta, al question time alla Camera, del Ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sulla richiesta di proroga del 770 semplificato: “non si ravvisano ragioni tecniche valide per il differimento della scadenza di presentazione del modello 770/2015”. Dunque la scadenza resta al 31 luglio 2015.
Le motivazioni del diniego sono due. Lo slittamento andrebbe ad appesantire le incombenze legate alla trasmissione dei modelli Unico, Irap e Iva del 30 settembre; potrebbero insorgere problemi in sede di predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, posto che alcuni dei dati da inserire in tale dichiarazione sono conoscibili dall’Amministrazione finanziaria proprio mediante una estrazione delle informazioni contenute nei modelli dei sostituti di imposta, come quelli relativi ai conguagli derivanti dall’assistenza fiscale.
L'Agenzia delle Entrate, nel corso del Forum 730 online organizzato dal Sole-24 Ore, ha ricordato che l'intermediario “nel verificare la documentazione esibita dal contribuente non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d'imposta con la certificazione unica”. Ne consegue che il Caf o il professionista che abbia apposto il visto di conformità sul modello 730 non ha responsabilità se dal controllo formale venga evidenziato un errore commesso dal sostituto d’imposta.
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