L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla comunicazione, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, delle spese per l'acquisto della tessera per i servizi di trasporto per godere del bonus previsto del decreto “Aiuti” - Dl n. 50/2022.
Il giorno 2 novembre 2023 sono state pubblicate, sul sito internet delle Entrate, le risposte alle domande più frequenti in merito alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ed è stato chiarito in che modo tali spese debbano essere comunicate in relazione al Bonus trasporti.
Prima di analizzare le risposte offerte dall’Amministrazione finanziaria, ricordiamo in breve la differenza tra la detrazione delle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico e il cosiddetto “Bonus trasporti”.
Tra le detrazioni fiscali che si possono ottenere presentando una dichiarazione dei redditi, vi sono anche quelle per l’abbonamento ai mezzi pubblici.
La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.
ATTENZIONE: Non sono detraibili i singoli biglietti per il trasporto pubblico.
NOTA BENE: L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.
Il Bonus trasporti è una misura introdotta dal Governo con il cosiddetto Decreto Aiuti (Dl n. 50/2022, art. 35) e consiste in una agevolazione riconosciuta a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, nonché per quelli di trasporto ferroviario nazionale.
Il bonus è rivolto ai cittadini con un reddito annuo non superiore ai 20.000 euro, e permette di ottenere un voucher fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
Il buono è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento; non è cedibile.
Lo stesso, inoltre, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’Isee.
La misura ha avuto un gran successo ed è stata rifinanziata più volte; da ultimo, con il DL Anticipazioni finanziarie che ha messo a disposizione ulteriori 35 milioni di euro per il Bonus trasporti.
Con le FAQ del 2 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in merito alle comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Analogamente, sono stati risolti anche alcuni dubbi circa le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.
NOTA BENE: Le risposte, in linea generale, sono contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre che ha definito le regole con cui gestori dei servizi di trasporto pubblico devono trasmettere all’Anagrafe tributaria le spese sostenute dagli utenti, persone fisiche, nell’anno precedente, per acquistare i titoli di viaggio in questione.
Di seguito le risposte alle principali FAQ.
Il primo chiarimento reso riguarda il rapporto tra le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e il Bonus trasporti.
Specifica l’Amministrazione finanziaria che in base alle modalità di applicazione del Bonus trasporti, il gestore del servizio di trasporto pubblico (esercente) applica il bonus trasporti sul corrispettivo dovuto e l’acquirente paga il corrispettivo al netto del bonus.
Pertanto, ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, il gestore del servizio comunica per ciascun abbonato (campo 5 del tracciato record C) l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto dell’importo del bonus usufruito e non il valore teorico del titolo.
La vendita di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, spesso, avviene tramite diverse procedure e da parte di differenti tipologie di soggetti (tabaccai, edicole, cartolerie, eccetera).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 354629 del 4 ottobre 2023 ha previsto appositamente l’esonero dalla comunicazione qualora le modalità di acquisto del titolo di viaggio avvengano tramite procedure che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Pertanto, l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico che non ha a disposizione nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite rivenditori terzi o per le modalità di vendita non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento, non è tenuto ad effettuare la relativa comunicazione.
Spesso la vendita dei titoli di viaggio è demandata a tabaccai, edicole, cartolerie, che non dispongono dell’informativa relativa alla tracciabilità del versamento.
Dato che la norma prevede che la detrazione spetta solo a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento, in mancanza dell’informazione relativa al mezzo di pagamento - essendo questo un requisito essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione della stessa - non deve essere comunicato il dato.
Una risposta riguarda il caso di abbonamenti rilasciati a minori. Il quesito è se è necessario ripartire l’acquisto tra i due genitori che lo hanno a carico.
Le Entrate ricordano che l’azienda deve trasmettere i dati richiesti dalle specifiche tecniche (“Tracciato Record C”), allegate al provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023, ovvero:
L’attribuzione della spesa nella dichiarazione precompilata dei genitori, nei casi di abbonamento intestato a figlio a carico, viene effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati a disposizione e, se non rispondente alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
In caso di pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere, quindi, dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
Nel caso di abbonamenti unici acquistati dai lavoratori transfrontalieri con mezzi di pagamento tracciabile e utilizzati in parte sulla rete ferroviaria regionale e in parte sulla rete ferroviaria dello stato estero, specifica una Faq che la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
Nei casi di errata indicazione di un nominativo per la quale vi è stato uno scarto del dato, sarà necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
La comunicazione ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, riguarda sia la spesa sostenuta dal contribuente sia l’eventuale rimborso. Pertanto, tutti i soggetti che erogano rimborsi dovranno inviare la comunicazione indicando l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso (qualora il rimborso è associabile al titolare dell’abbonamento rimborsato) e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato.
Nei casi in cui il contribuente titolare dell’abbonamento manifesti all’azienda l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, l’azienda non può inviare quei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione precompilata.
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