5/E per sciogliere i dubbi sull'impronta dei documenti informatici tributari

Pubblicato il 01 marzo 2012 L’Agenzia delle Entrate dissolve i dubbi applicativi degli operatori circa la comunicazione dell’impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, chiarendo in particolare che: nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un’unica comunicazione dell’impronta complessiva o tante quanti sono gli archivi; possono comunicare direttamente l’impronta il contribuente o il responsabile della conservazione o, ancora, il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo, avvalendosi del canale telematico Entratel o di Fisconline; non è obbligatorio l’invio dell’impronta dei documenti relativi a periodi già prescritti ai fini dell’accertamento.

Altri chiarimenti accompagnano gli appena descritti nella circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012.

Vi si spiegano gli aspetti relativi alla generazione dell’impronta, all’individuazione dei soggetti abilitati all’invio ed ai termini entro cui questo va perfezionato. Vi si forniscono indicazioni relative alla conservazione dei documenti tributari in modalità informatica.

In relazione alle modalità di produzione dell’impronta, l’Agenzia chiarisce, quindi, che deve essere generata sul file firmato, quello cioè che viene in seguito marcato temporalmente. Vanno trasmesse l’impronta dell’archivio conservato in digitale e la marca temporale. Nel tracciato della comunicazione va indicato il codice fiscale di colui che assume l’obbligo della trasmissione telematica o che conferisce l’incarico a un intermediario.

In caso di comunicazione errata, è possibile inviare una comunicazione correttiva, che riporterà necessariamente il protocollo telematico del file da sostituire, entro 30 giorni dal termine di trasmissione dei dati da rimpiazzare; quindi, per il periodo di imposta 2011, entro il 4 marzo 2013.

Sui due documenti oggetto di conservazione sostitutiva, relativi a periodi anteriori ai termini di prescrizione dell’attività di accertamento, la circolare spiega che l’invio dell’impronta non è obbligatorio. Dà indicazioni su come regolarsi in caso di operazioni straordinarie e, in particolare, chiarisce che a seguito di una fusione, la società da questa risultante è tenuta alla comunicazione dell’impronta degli archivi informatici e della marca temporale per ciascuna società fusa o incorporata. Fornisce, infine, anche prescrizioni circa le modalità ed i tempi per assolvere l’imposta di bollo sui documenti informatici.
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