12 dicembre 2013. Comunicazione dei beni ai soci

Pubblicato il 21 novembre 2013 I soggetti che esercitano attività di impresa in forma individuale o collettiva (in alternativa, anche i soci o i familiari dell’imprenditore) effettuano – dovendo utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o potendo adempiere direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati - la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e i relativi importi (a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero; b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o effettuato capitalizzazioni ad essa, per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (*).

Più in particolare, la comunicazione va adempiuta per i beni concessi in godimento ai soci o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

L’obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011) - da compiere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (perciò, a regime la scadenza sarà questa) (**) - è riferito a quelli tra essi effettuati a decorrere dall’anno 2012.

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Articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011 

Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, la comunicazione va eseguita entro il 12 dicembre 2013 (***).

La comunicazione deve riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore.

Ambito soggettivo

L’obbligo di comunicazione – che sussiste solo qualora vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento – riguarda pertanto i seguenti soggetti residenti in Italia:

- imprenditore individuale,
- società di persone,
- società di capitali,
- società cooperative,
- stabili organizzazioni di società non residenti,
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

ATTENZIONE: la trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, ad opera dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati.

Oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, l’Agenzia deve tenere conto anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Esclusi

Nella logica della semplificazione, il provvedimento agenziale n. 94904, del 2 agosto 2013 (Modalità e termini della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari), prevede l’esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso.

Nel dettaglio, sono, poi esclusi dalla comunicazione, i beni utilizzati da soci amministratori e dipendenti soci che sono già tassati come fringe benefit (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

Inoltre, con la semplificazione voluta dal Fisco in questa materia, le società semplici sono esonerate; comunicano solo le società commerciali e diminuiscono le informazioni da trasmettere.

I dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, non andranno denunciati.

Sono poi esclusi dalla comunicazione gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Sono pure esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.

Infine, i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

La scadenza al 12 dicembre 2013, per il primo adempimento per il 2012, è dunque vicina.

Le incertezze sull’adempimento riguardano in particolare la compilazione del modello.

Col provvedimento n. 94904/2013, l’Agenzia delle entrate tentava di fugare i dubbi degli interessati, individuando le ipotesi di esclusione elencate più sopra, ma è riuscita solo in parte.

Ad esempio, sì che ne sono coinvolti i finanziamenti o le capitalizzazioni concessi all'impresa, ma non si spiega se debbano essere al netto delle restituzioni.

Ardua sarà la ricerca dei riscontri per minimi, nuove iniziative, residuali o imprese minori: nella contabilità di queste categorie manca la gestione delle movimentazioni finanziarie, pertanto i dati dei finanziamenti e delle capitalizzazioni dovranno essere reperiti dalle copie degli estratti conto o delle ricevute delle fatture pagate con capitale personale. Dovrà anche essere ricostruita la strada dei contanti sotto i mille euro impiegati per finanziare la società.

ATTENZIONE: il provvedimento n. 94904/2013 sostituisce quello direttoriale del 16 novembre 2011.
__________

Nota (*): al fine di semplificare l’adempimento, l’Amministrazione finanziaria stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro, limite riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Nota (**)
: un provvedimento delle Entrate – Prot. n. 54581/2014, del 16 aprile - ufficializza la proroga della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei dati dei soci che effettuano finanziamenti nei confronti dell’impresa. Così, intervenendo sull'adempimento disciplinato dalla Legge n. 148 del 2011, il documento agenziale modifica quanto stabilito dal provvedimento del 2 agosto 2013. Perciò, nessuna comunicazione deve essere fatta entro la scadenza del 30 aprile 2014. La nuova previsione sancisce, infatti, che la nuova scadenza debba essere parametrata al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il giorno così varierà a seconda che la società abbia un esercizio coincidente con l'anno solare oppure no.

Nota (***)
: la data subisce l’attesa proroga. Così un comunicato stampa del 6 dicembre 2013: “Sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. L’Agenzia viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012.”. 

NORME E PRASSI 

Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
Agenzia delle entrate - provvedimento agenziale n. 94904, del 2 agosto 2013
Agenzia delle Entrate - comunicato stampa del 6 gennaio 2013.
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