redattore profile

Riccardo Arena

Riccardo Arena è dottore in Economia Aziendale ed esercita la professione di Consulente del Lavoro a Roma.Ha oltre 10 anni di esperienza nel campo dell’editoria, nell’ambito di redazioni giornalistiche telematiche e cartacee.Ha ricoperto il suo primo ruolo in campo editoriale come redattore della testata giornalisticaeconomica on line “Giornalisti Associati”, in qualità di responsabile della sezione “Fusioni eAcquisizioni”.Ha poi messo a frutto la propria passione per la musica collaborando con riviste cartacee e webzine a carattere musicale in qualità di estensore di recensioni, interviste e reportage dal vivo. Specializzato in materia giuslavoristica, collabora da anni con redazioni specializzate, telematiche e non, nell’elaborazione di articoli in materia di lavoro e previdenza, ed è autore del libro “Il rapporto di lavoro nel 2012” edito da Buffetti Editore.Riccardo Arena collabora con Edotto nella realizzazione di schede tematiche per il servizio“Prontuario Lavoro”.

L’incentivo per le assunzioni di giovani genitori “precari”

L’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani genitori under 35 precari è rivolto:

- alle imprese private;
- alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
- alle società cooperative, anche con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part time, di soci lavoratori.

Restano esclusi dall’incentivo tutti gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni di collaboratori domestici e sembrerebbero parimenti esclusi i professionisti.

L’incentivo per le assunzioni e le stabilizzazioni di giovani under 30 svantaggiati

All’incentivo previsto in favore delle assunzioni di giovani under 30 svantaggiati possono accedere tutti i datori di lavoro, a prescindere dal fatto che essi siano o meno imprenditori. Restano escluse dall’incentivo, per espressa previsione di legge, i datori di lavoro privati per le assunzioni di collaboratori familiari.

L’ASpI nelle cooperative ex D.P.R. 602/1970

Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, in sostituzione delle indennità di disoccupazione e di mobilità (quest’ultima dal primo gennaio 2017), l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ha esteso le tutele previste nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro a numerose categorie di lavoratori escluse dalle precedenti prestazioni di sostegno al reddito. Il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione si rivolge anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, precedentemente esclusi dalle indennità di disoccupazione poiché soggetti a un particolare regime contributivo che non prevedeva l’assoggettamento ai contributi previsti per l’assicurazione contro disoccupazione. Le cooperative soggette al regime speciale di cui al D.P.R. n. 602/1970 sono le cooperative di produzione e lavoro operanti nei settori di attività tassativamente elencati nell’apposito documento allegato al decreto stesso. Le attività attualmente contemplate sono le seguenti: - facchinaggio, comprese le attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci e prodotti; - trasporto, di persone e merci; - attività accessorie alle precedenti; - attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.