Il Ministero della Transizione Ecologica, con la nota n. 26403 del 12 marzo scorso, ha prorogato il termine di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi dell’art. 227 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).
Il successivo decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il MEF, ha individuato i criteri e le modalità di concessione del contributo straordinario suddetto.
A seguito di ciò, il Ministero della Transizione Ecologica, lo scorso 15 febbraio 202, ha aperto il Bando per il contributo straordinario nelle Zea, nel quale è indicato il termine del 15 marzo 2021 entro cui inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di inammissibilità, la domanda di contributo.
Per meglio fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19, però, il Dicastero ha deciso di favorire una maggiore partecipazione degli interessati alla domanda di contributo straordinario, prorogando la scadenza del termine di presentazione delle istanze, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244.
Nello specifico, è stato posticipato al 14 aprile 2021 il Bando per il rilancio delle Zone economiche ambientali: le aree che coincidono con i territori dei parchi nazionali, istituite dalla legge clima alla fine del 2019.
Avranno, dunque, ancora tempo per accedere al contributo economico di 40 milioni di euro:
le micro e piccole imprese;
le attività di guida escursionistica ambientale;
le guide dei parchi riconosciute attive alla data del 31 dicembre 2019 che hanno una sede operativa all’interno di una Zea.
Il contributo concesso sarà determinato sulla base della perdita di fatturato subita.
Precisamente, per accedere alle risorse, si deve aver riscontrato una riduzione del fatturato nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS.
La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate, al portale https://www.contributozea.it fino al 14 aprile 2021, seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la compilazione”.
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