Nell’ambito delle agevolazioni per la Zes, si forniscono chiarimenti in merito alla spettanza del beneficio anche per coloro che sono già operanti.
E’ con l’articolo 1, commi 173-176, della L. n. 1782020 che è stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito della ZES (zona economica speciale). Nello specifico, le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali beneficiano di una riduzione dell’imposta sul reddito del 50 per cento, relativamente allo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
Alle imprese viene chiesto:
Se non si ottempera, si decade dalle agevolazioni e corre l’obbligo di restituire quanto già ricevuto.
La ratio della norma, quindi, è finalizzata ad incentivare l'avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto tempo del relativo incremento occupazionale.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 771 del 10 novembre 2021, ritiene che le agevolazioni Zes, oltre che per le nuove imprese, possano essere dirette anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché avviino una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui derivino nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli
ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla disciplina.
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