Whistleblowing: riforma ai nastri di partenza. Cosa cambia

Pubblicato il 10 luglio 2023

Dal 15 luglio 2023 sono efficaci le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni in materia di whistleblowing.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 recante norme per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Obiettivo del legislatore, comunitario e nazionale, è fare in modo che enti e aziende predispongano canali di segnalazione riservati e sicuri che tutelino in modo efficace i segnalanti da possibili ritorsioni.

Ma attenzione: la riforma non cancellerà con un colpo di spugna le vecchie disposizioni che continueranno ad applicarsi. Di seguito vedremo come e per chi.

Nozione di violazione

Partiamo dalla definizione di violazione oggetto di segnalazione. Nell’ampia nozione di segnalazione protetta rientrano i comportamenti, gli atti e financo le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Tali comportamenti, atti od omissioni possono consistere in:

Soggetti segnalanti

La facoltà di segnalazione è riconosciuta, direttamente, ai lavoratori e, indirettamente, ad altri soggetti per le violazioni (intese come precedentemente indicato) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Tutela diretta

Rientrano nell’ambito della tutela diretta:

NOTA BENE: La tutela diretta si estende a informazioni sulle violazioni relative ad un rapporto di lavoro non ancora iniziato e acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali nonché durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutela indiretta

La tutela si applica indirettamente ai seguenti soggetti:

Canali di segnalazione

La tutela è accordata a coloro che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente le informazioni mediante i seguenti canali:

Efficacia

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ma non per tutti.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 infatti dispone che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 34/2023) nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023 debbano applicarsi le precedenti disposizioni (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017).

Inoltre, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna non si applica, fino al 16 dicembre 2023, ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: per costoro l’obbligo in parola decorre infatti dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente al 30 marzo 2023.

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