Whistleblowing: riforma ai nastri di partenza. Cosa cambia
Pubblicato il 10 luglio 2023
Dal 15 luglio 2023 sono efficaci le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni in materia di whistleblowing.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 recante norme per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.
Obiettivo del legislatore, comunitario e nazionale, è fare in modo che enti e aziende predispongano canali di segnalazione riservati e sicuri che tutelino in modo efficace i segnalanti da possibili ritorsioni.
Ma attenzione: la riforma non cancellerà con un colpo di spugna le vecchie disposizioni che continueranno ad applicarsi. Di seguito vedremo come e per chi.
Nozione di violazione
Partiamo dalla definizione di violazione oggetto di segnalazione. Nell’ampia nozione di segnalazione protetta rientrano i comportamenti, gli atti e financo le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
Tali comportamenti, atti od omissioni possono consistere in:
- illeciti (o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni) che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (allegato al D.lgs. n. 34/2023) nonché degli atti nazionali attuativi di atti UE (allegato alla direttiva (UE) 2019/1937) relativi a: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni (o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni) che ledono gli interessi finanziari UE (articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- atti od omissioni (o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni) riguardanti il mercato interno (articolo 26, paragrafo 2, del Trattato), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione non rientranti nelle ipotesi prima elencate.
Soggetti segnalanti
La facoltà di segnalazione è riconosciuta, direttamente, ai lavoratori e, indirettamente, ad altri soggetti per le violazioni (intese come precedentemente indicato) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Tutela diretta
Rientrano nell’ambito della tutela diretta:
- i dipendenti delle PA e delle autorità amministrative indipendenti;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, compresi i prestatori di lavoro occasionale;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
NOTA BENE: La tutela diretta si estende a informazioni sulle violazioni relative ad un rapporto di lavoro non ancora iniziato e acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali nonché durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Tutela indiretta
La tutela si applica indirettamente ai seguenti soggetti:
- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona oggetto in via diretta di tutela legate alla medesima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona oggetto in via diretta di tutela che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con quest'ultima un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona oggetto in via diretta di tutela,
- enti per i quali la stessa persona lavori
- enti che operino nel medesimo contesto lavorativo della suddetta persona.
Canali di segnalazione
La tutela è accordata a coloro che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente le informazioni mediante i seguenti canali:
- interno, nell’ambito del contesto lavorativo;
- esterno attraverso l’ANAC;
- con divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- con denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Efficacia
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ma non per tutti.
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 infatti dispone che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 34/2023) nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023 debbano applicarsi le precedenti disposizioni (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017).
Inoltre, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna non si applica, fino al 16 dicembre 2023, ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: per costoro l’obbligo in parola decorre infatti dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente al 30 marzo 2023.