Mancano poche ore all’efficacia in Italia della nuova disciplina del whistleblowing; il D.Lgs. n. 24/2023 infatti, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ma acquista efficacia dal 15 luglio 2023, fatto salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell'ultimo anno.
Data la grande attualità dell’argomento, anche l’Inps interviene con la circolare n. 64 del 13 luglio 2023 a definire le modalità di segnalazione degli illeciti per i propri dipendenti; per una disamina generale ed esaustiva della materia, si veda invece l’articolo “Whistleblowing: riforma ai nastri di partenza. Cosa cambia”.
Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano, come detto con effetto dal 15 luglio 2023, norme volte a garantire la riservatezza e la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
In particolare per il settore pubblico, le disposizioni si applicano a:
Le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023 si applicano, in senso molto ampio, anche nel caso in cui vengano effettuate segnalazioni o denunce su violazioni acquisite quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, durante il processo di selezione o il periodo di prova, o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.
Le tutele sono estese anche:
La segnalazione deve riguardare:
Non sono invece oggetto di tutela le contestazioni legate ad un interesse personale relativo ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico del segnalante, quelle relative a situazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali e quelle relative ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale che non rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
L’Inps ha istituito al proprio interno la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui la segnalazione può essere inviata mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.
Attraverso la procedura è possibile, in totale anonimato:
Nel caso in cui avvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT provvede all’inoltro della segnalazione a soggetti terzi per approfondimenti istruttori in via telematica o direttamente ai seguenti soggetti:
Resta ferma, peraltro, la possibilità per il dipendente di effettuare una segnalazione all’ANAC se, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
Per le modalità di segnalazione all’Anac, si veda “Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni”
Il RPCT provvede poi a fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o nel successivo eventuale termine fissato qualora siano necessarie ulteriori attività di accertamento.
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