Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 24 dello scorso 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni delle normative nazionali (cosiddetto Whistleblowing), sono mutate alcune disposizioni di specifico interesse per i dottori commercialisti, già tenuti all’obbligo di segnalazione.
A tal fine, il presidente del Cndcec, Elbano De Nuccio, ha inviato ai Presidenti degli Ordini territoriali l’informativa n. 94/2023, con allegata una sintesi delle novità di interesse per la categoria professionale.
Il nuovo D.lgs. ha, infatti, esteso anche al settore privato la suddetta disciplina, rafforzando la protezione del whistleblower per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.
Per quanto riguarda gli Ordini professionali, si evidenzia come questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, dato che la normativa previgente di cui all’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (abrogato dal nuovo Decreto), già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.
Per un approfondimento sulle segnalazioni esterne di violazioni di disposizioni normative nazionali o Ue si rinvia al post: Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni.
Il presidente De Nuccio con l’informativa in oggetto, oltre a ribadire che le disposizioni del decreto, in vigore già dallo scorso 30 marzo, acquisteranno efficacia e saranno pertanto operative a partire dal prossimo 15 luglio, ha anche riassunto le principali novità introdotte in merito:
Nell’Allegato all’Informativa n. 94/2023, come anticipato, è riportata una sintesi delle novità del D.Lgs. 24/2023 di interesse per gli Ordini professionali.
In primo luogo, si ricorda che è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del whistleblowing, originariamente previsto a carico dei seguenti soggetti pubblici (PA; autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; società a controllo pubblico anche se quotate; società in house, anche se quotate), ricomprendendo ora anche i seguenti soggetti pubblici:
oltre che i seguenti soggetti del settore privato:
Con la piena efficacia delle disposizioni del D.lgs. n. 24/2023 si amplia anche il novero dei soggetti che possono segnalare gli illeciti.
NOTA BENE: Specifica il Cndcec che la protezione è garantita in ogni fase del rapporto lavorativo (processo di selezione o altre fasi precontrattuali, incluso l’eventuale periodo di prova) o di collaborazione (anche successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale).
Tra i segnalanti che possono avvalersi della protezione prevista dalla disciplina Whistleblowing sono ricompresi:
Analogamente, oltre che per i soggetti che segnalano, è stata ampliata anche la tutela nei confronti di coloro che in un certo senso facilitano al segnalante la sua azione.
Per esempio, la tutela prevista dalla disciplina del Whistleblowing trova applicazione anche nei confronti:
NOTA BENE: Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.
La disciplina di tutela e protezione del whistleblower non si applica “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.
In base a quanto previsto dalla nuova disciplina, la tutela accordata alla persona segnalante include:
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