Con il documento in consultazione del 24 luglio 2019, l’Anac ha pubblicato lo schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, approvato in via preliminare dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 luglio 2019.
Le linee guida, adottate in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 5 della L. n. 179/2017, si rivolgono alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all’amministrazione di appartenenza.
Esse contengono indicazioni anche per coloro che, come dipendenti, intendano fare segnalazioni di whistleblowing.
Le predette linee guida superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 2015 che, pertanto, si intendono abrogate.
Le linee guida danno conto, nella prima parte, dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del rafforzato regime di tutela.
Si forniscono anche indicazioni sulle:
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che attengono alle modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce, altresì, il ruolo fondamentale svolto dal RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e si forniscono indicazioni operative alle Amministrazioni sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni, dalla fase di invio e ricezione a quella di valutazione della stessa.
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC con riferimento, sia alle segnalazioni di condotte illecite sia a quelle di misure ritorsive nei confronti del segnalante.
Si ricorda che il whistleblower è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione.
Il nuovo sistema di protezione rafforzato riconosce al whistleblower tre tipi di tutela:
Con riferimento alla riservatezza dell’identità del segnalante, lo scopo è quello di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che l’ente potrebbe adottare a seguito della segnalazione. Pertanto, il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata.
Inoltre, la legge prevede che il dipendente, nel caso in cui effettua segnalazioni relative a fatti illeciti, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Infine, il segnalante è tutelato anche laddove, nell’atto di rilevare condotte illecite, riveli al contempo notizie coperte dall’obbligo di segreto. Esiste, quindi, una “giusta causa” di rivelazione al verificarsi della quale è esclusa l’integrazione dei reati di:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".