Voucher welfare aziendale, trattamento IVA dei buoni corrispettivo monouso

Pubblicato il 24 gennaio 2020

L’Agenzia delle Entrate affronta il tema del trattamento tributario, ai fini IVA, da applicare a beni e servizi oggetto di welfare aziendale.

Nella risposta ad interpello n. 10 del 23 gennaio 2020, infatti, l’Agenzia analizza il caso di una Società benefit che gestisce i piani di welfare dei propri clienti mediante contratti di mandato senza rappresentanza. L'erogazione di tali servizi a favore delle aziende clienti avviene sulla base di specifiche convenzioni.

In primo luogo, l’istante fa presente che per gestire il welfare dei propri clienti intende utilizzare dei "documenti di legittimazione", ossia degli strumenti operativi idonei a rendere più agevole la fruizione dei benefit da parte dei lavoratori.

L’utilizzo dei suddetti documenti di legittimazione (ex articolo 51, comma 3-bis, TUIR) avverrebbe nel seguente modo:

Inoltre, l’istante specifica anche che il documento di legittimazione avrebbe le caratteristiche tipiche dei voucher emessi ai sensi dell’articolo 6 del DM 25 marzo 2016, pertanto richiede all’Amministrazione finanziaria se:

Voucher per il welfare aziendale, è un buono corrispettivo monouso

Nella risposta n. 10/2020, l’Agenzia - ripercorse le caratteristiche proprie dei "buoni-corrispettivo" di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 - giunge alla conclusione che il documento emesso dalla società istante è un buono corrispettivo ai sensi della Direttiva voucher, contenendo l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, a condizione che la cessione di beni e/o le prestazioni di servizi che incorporano non rientri tra le fattispecie espressamente escluse dalla citata Direttiva.

Appurato ciò, non resta che stabilire se lo stesso sia un buono corrispettivo monouso o multiuso.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che “ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento IVA della cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l'IVA applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell'operazione”.

Dalle informazioni fornite dal contribuente, oltre che dai fac-simile allegati alla documentazione, emerge che i voucher dallo stesso emessi permettono di individuare la disciplina IVA dell'operazione o delle operazioni cui il voucher dà diritto e, pertanto, fanno assumere a quest'ultimo le caratteristiche di un buono monouso.

Ne deriva che la disciplina IVA applicabile ai voucher del caso di specie è quella propria di cui all’articolo 6-ter, comma 3, del Decreto IVA, secondo la quale all'atto dell'emissione del buono, il fornitore dovrà fatturare la transazione al contribuente, committente dell'operazione, che agisce per conto della società erogante il welfare aziendale, ossia del datore di lavoro. Per cui al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorgerà alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore.

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