Voucher Sanzioni per mancata comunicazione

Pubblicato il 10 novembre 2016

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 20137 del 2 novembre 2016, ha chiarito che ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Tuttavia si evidenzia che, nel caso in cui non vengano effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sarà applicato esclusivamente il provvedimento di maxisanzione per lavoro “nero”.

Non sarà, quindi, contestata anche la mancata comunicazione che, nel caso di specie, risulta assorbita dalla maxisanzione.

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