A seguito dell’entrata in vigore del correttivo al Jobs Act, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con FAQ del 2 novembre 2016 ha fornito risposte a quesiti pervenuti in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio. Inoltre, sempre a seguito dell’aggiornamento di procedure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016, in data 27 ottobre 2016 sono state aggiornate le FAQ ministeriali per le dimissioni telematiche. |
In data 2 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 20137, ha fornito le FAQ relative al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio che completano il quadro delineato dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 1 del 17 ottobre 2016.
Si illustrano di seguito le risposte fornite
Comunicazione per più giorni Qualora il lavoratore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione purché indichino, specificatamente, le giornate interessate, il luogo e l’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. |
Comunicazione datori agricoli I datori di lavoro agricoli possono effettuare la comunicazione con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario che comunichino gli orari di inizio e fine dell’attività. |
Fasce orarie diverse Nel caso in cui il prestatore svolga l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00) i committenti potranno evitare di effettuare due comunicazioni distinte. Sarà, infatti, sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. |
Non imprenditori e non professionisti I soggetti che, anche se in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.), non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS. |
Soggetto autorizzato ad effettuare la comunicazione La comunicazione può essere effettuata anche da un Consulente del Lavoro, o altro professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, per conto dell'impresa, ferma restando, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher. |
Numero dei lavoratori Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. |
Sede INL competente La sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo. |
Discorso a parte meritano le comunicazioni delle variazioni e delle modifiche.
In effetti, sulla questione le specifiche ministeriali sono più complesse.
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono e, più in particolare, a titolo esemplificativo, vengono individuate le seguenti ipotesi:
se cambia il nominativo del lavoratore, la comunicazione va effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
se cambia il luogo della prestazione la comunicazione va effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
se si anticipa l’orario di inizio della prestazione la comunicazione va, invece, effettuata almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
se si posticipa l’orario di inizio della prestazione la comunicazione va trasmessa entro 60 minuti prima del nuovo orario;
se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato, la trasmissione della comunicazione deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa, allora la comunicazione deve avvenire entro i 60 minuti successivi;
se il lavoratore non si presenta, la comunicazione va fatta entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
Sempre dalla nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016 emerge che per il Dicastero ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
ATTENZIONE Alla sanzione prevista in caso di mancata comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’utilizzo dei voucher - che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione - non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. |
Tuttavia si evidenzia che, nel caso in cui non vengano effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sarà applicato esclusivamente il provvedimento di maxisanzione per lavoro “nero”.
Non sarà, quindi, contestata anche la mancata comunicazione che, nel caso di specie, risulta assorbita dalla maxisanzione.
Altra questione affrontata di recente dal Ministero del Lavoro è quella relativa alla comunicazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale a seguito della modifica al Jobs Act, apportata dal correttivo (D.Lgs. n. 185/2016).
Infatti, grazie alla novità legislativa in questione, dall’8 ottobre 2016, la trasmissione dei moduli telematici per l’efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può avvenire non più solo per il tramite di:
Patronati;
Organizzazioni sindacali;
Enti bilaterali;
Commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
Direzioni Territoriali del Lavoro (sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro quando questo diventerà pienamente operativo);
ma anche per il tramite dei Consulenti del Lavoro.
n.b.: dall’8 ottobre 2016, i moduli telematici per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro possono essere trasmessi dai lavoratori anche per il tramite di Consulenti del Lavoro. |
A tal proposito, le FAQ ministeriali in materia sono state aggiornata in data 27 ottobre 2016, specificando quanto sopra ed aggiungendo che i Consulenti del Lavoro devono solo registrarsi a Cliclavoro poiché non occorre inviare le richieste di abilitazione all’assistenza tecnica del portale.
Per una corretta procedura sul portale cliclavoro è stata pubblicata la Guida per la registrazione dei CdL i quali dovranno dapprima registrarsi e successivamente, dopo aver ricevuto le credenziali, accedere all’«Area Riservata» del sistema, inserendo username e password e cliccando sul tasto «Login».
Quadro delle norme |
Legge n. 12/1979 D.Lgs. n. 276/2003 D.Lgs. n. 124/2004 D.Lgs. n. 81/2015 D.Lgs. n. 185/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ dimissioni aggiornate al 27 ottobre 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 |
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