Uno dei requisiti per fruire dei voucher per la digitalizzazione delle PMI (l'agevolazione istituita con il decreto Mise del 24 ottobre 2017) è l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. Ciò esclude necessariamente i professionisti dal beneficio, in quanto per essi non è previsto l’obbligo di iscrizione al Registro.
Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, su tale punto, hanno inviato una prima lettera al MiSE (in data 29 gennaio 2018) senza però alcun successo, visto che solo dieci giorni dopo lo stesso Dicastero aveva confermato l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio per l'accesso all'agevolazione, escludendo di conseguenza i professionisti.
Con successiva missiva, datata 22 febbraio 2018, inviata al MiSE, al Ministro Calenda e al Segretario Generale del Ministero, CUP e RPT tornano a ribadire la necessità di equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso alla misura “Voucher digitalizzazione PMI".
In questa seconda, le associazioni professionali hanno proceduto ad una attenta ricostruzione della normativa e hanno fatto predisporre un parere pro veritate dal prof. Avv. Nicola Colacino.
Nel parere viene confermato che “ (..) sin dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell’accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, (…) e ampliando, per l’effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI”.
A tal fine, l’Avvocato, nel suo parere, ha confermato che l’equiparazione non può essere interpretata secondo un "non meglio precisato principio di ragionevolezza che produce effetti discriminatori tra i due soggetti".
Secondo CUP e RPT, dunque, tale equiparazione porta ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 821, della legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell’abrogata disposizione e di quella che l’ha sostituita.
Infatti, a partite dalla Legge di stabilità 2016, si è inteso includere i liberi professionisti nella platea dei soggetti beneficiari dei programmi anzidetti – sia quelli in essere, sia quelli futuri – quali soggetti "equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (…)".
Alla luce di ciò, il decreto direttoriale del 24 ottobre 2017 – emanato successivamente all’adozione della Legge di stabilità 2016 – avrebbe dovuto contemplare tale equiparazione tra PMI e lavoratori autonomi, consentendo anche ai liberi professionisti iscritti agli Ordini, e non anche alle Camere di commercio, di presentare rituale domanda di accesso all’agevolazione in oggetto.
Al contrario, l’esclusione dei liberi professionisti da tale beneficio, oltre a non essere in linea con un’interpretazione sistematica e conforme della pertinente legislazione nazionale, configura anche una violazione del diritto dell’Unione europea.
Pertanto, con la nuova missiva del 22 febbraio 2018, il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, reiterano al MiSE: la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa e, in particolare, l’esclusione per i liberi professionisti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande.
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