Voucher digitalizzazione, modificate le disposizioni attuative

Pubblicato il 05 agosto 2020

Considerate le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto direttoriale 4 agosto 2020, con il quale modifica alcune disposizioni inerenti all’attuazione dell’intervento per la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Nello specifico, le modifiche ministeriali riguardano:

Voucher digitalizzazione, aumentata la durata massima dei contratti

Si ricorda che con i voucher per consulenza in innovazione, il MiSE intende sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Tenuto conto del periodo di crisi epidemiologica causata dal Coronavirus, che ha avuto rilevanti impatti sul sistema produttivo nazionale, il Ministero ha sancito che la durata massima dei contratti di consulenza specialistica è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, secondo quanto previsto dal Decreto “Cura Italia”.

Il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall’impresa beneficiaria al Ministero contestualmente alla medesima richiesta;

Relativamente alla variazione del contratto, il decreto prevede che le imprese possano presentare in qualsiasi momento la richiesta di variazione del contratto tramite PEC all’indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it, allegando il nuovo contratto o un’integrazione del contratto esistente.

Il termine ultimo per l’invio al Ministero delle richieste di erogazione a saldo è fissato al 20 dicembre 2021.

Riguardo agli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio, invece, il Ministero stabilisce che il soggetto beneficiario deve trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al “Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio”, predisposta sulla base dello schema allegato al decreto in oggetto.

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