I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso (lordo € 4000) per anno civile, rivalutati annualmente.
Quindi, la NASPi e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.
Con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva del compenso derivante dall’attività svolta:
- per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’Istituto;
- la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
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