Voluntary disclosure, nuove richieste di chiarimento dai commercialisti di Milano

Pubblicato il 06 agosto 2015

Il gruppo di studio sulla voluntary disclosure dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha predisposto un altro documento nel quale vengono prospettate soluzioni operative su alcuni aspetti della procedura, che non sono ancora state affrontate o chiarite da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel documento di studio n. 2/2015 del 3 agosto, i commercialisti evidenziano come sia importante che l'Agenzia delle Entrate risponda ai quesiti sottoposti alla sua attenzione, per mettere i professionisti in condizione di applicare correttamente la complessa normativa in materia di voluntary, riducendo al minimo la possibilità di commettere errori.

Il nuovo documento, diramato in data 5 agosto, fa seguito al precedente documento n. 1, riprendendone alcune tematiche già affrontate ed ora rivisitate alla luce degli ultimi chiarimenti resi dall'Agenzia nella circolare n. 27/2015 del luglio scorso.

Alla luce anche del termine previsto per la scadenza della sanatoria - fissato per il 30 settembre, salvo proroghe dell'ultima ora – termine che ad oggi risulta molto difficile da rispettare non solo per quanto riguarda le difficoltà di reperimento dei documenti, ma proprio per la complessità della procedura, i commercialisti chiedono alle Entrate spiegazioni su alcune questione giuridico-pratiche molto importanti.

Alcune delle richieste dei commercialisti di Milano

I professionisti ritengono che non è necessario giustificare i prelevamenti che, per frequenza ed importo, possono essere ricondotti tra i consumi personali anche nel caso in cui essi eccedano il rendimento degli attivi esteri. Non trovano spazio, infatti, presunzioni di alcun tipo ed in particolare non opera alcuna forma di presunzione di redditività per le disponibilità documentate. Dunque, in tema di prelevamenti, nessun rifiuto dell’istanza può essere ammesso se basato sull’utilizzo di presunzioni.

Per quanto riguarda le cassette di sicurezza si ritiene possibile – date le difficoltà di documentare le movimentazioni fisiche di denaro e preziosi – ricorrere all'autocertificazione di tali beni. Ciò vale, soprattutto, nel caso di cassette già chiuse prima della presentazione dell'istanza, non essendo possibile, in tale ipotesi, ricorrere all'attestazione del contenuto mediante testimoni. Ogni riferimento alla cassetta e ai beni in essa custoditi dovrà basarsi sulle dichiarazioni rese dal contribuente istante.

I professionisti chiedono di confermare queste, ed altre, interpretazioni nella terza circolare dell'Agenzia, in corso di emanazione.

Expo 2015

Con l'obiettivo di aiutare quanti intendono investire in Italia, fornendo loro tutte le informazioni necessarie sull’avvio e sulla gestione di un’attività imprenditoriale e sulle relative agevolazioni fiscali, i commercialisti arrivano ad Expo 2015.

In uno spazio condiviso con l'Agenzia delle Entrate ed il Consiglio nazionale del Notariato, il Consiglio nazionale della categoria ed i vari Ordini territoriali hanno raccolto l’invito ad impegnarsi, a rotazione, in questa opera di sensibilizzazione. Si tratta di un'attività di informazione che vede coinvolti tutti i soggetti indicati che, nell'ambito delle loro specifiche competenze e responsabilità, forniranno informazioni utili per chi vuole avviare un'attività imprenditoriale.

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