Voluntary disclosure Non è condono

Pubblicato il 19 ottobre 2016

Non ci sta il Governo a subire le accuse di aver fatto l'ennesimo regalo agli evasori.

Non c'è condono: “i presidi anti-riciclaggio e penali saranno rafforzati rispetto alla precedente Voluntary Disclosure. I soggetti che faranno emergere contante – si legge in una Dichiarazione del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini - dovranno dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, questo per bloccare corrotti e bancarottieri. Se uno dichiarerà il falso sarà punito, e questo reato permetterà di dimostrare anche la fraudolenza dell’accesso alla Voluntary, il che configura un altro e più grave reato”.

La nuova Voluntary si allineerà alle migliori pratiche Ocse, al pari della precedente, e permetterà di utilizzare in modo mirato le possibilità aperte dallo scambio di informazioni reso possibile degli accordi con Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein, Vaticano, Cayman, San Marino eccetera.

Nello sfogo di Nannicini, pubblicato sul sito del CdM, si bolla la strumentalizzazione sulla presunta estensione.

Non è prevista alcuna estensione, la Voluntary nazionale, quella sul contante, era già presente l’anno passato.

La nuova collaborazione volontaria

Si apprende sulla norma che ci sarà un’aliquota forfetaria del 35% del valore emerso per la voluntary nazionale, su quanto custodito - denaro contante o valori al portatore - in cassette di sicurezza o comunque estraneo al circuito bancario, come i contanti: verrà applicata una trattenuta fiscale pari a poco più di un terzo dell’ammontare da regolarizzare.

Rispetto al 2015 sarà introdotta un’aliquota forfetaria del 15% su ogni movimento in uscita dal conto per i prelievi effettuati sui conti esteri non ancora sanati. La misura rimedia a quanto si verificò lo scorso anno con i contenziosi sull’utilizzo personale dei prelievi. Resta al 35% l'aliquota sui singoli movimenti in entrata, che incrementano il conto.

Come già spiegato, il “collaboratore volontario” dovrà rispondere dell’origine solo fiscale del denaro o dei valori. L' Agenzia potrà dimostrare, comunque, il contrario in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti rispetto l’origine e la destinazione. Eventuali dichiarazioni false ricadono nella sfera dei reati con pene da 18 mesi a 6 anni di carcere.

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