Voluntary disclosure, dai commercialisti un dossier con proposte operative

Pubblicato il 18 giugno 2015

Il Gruppo di studio sulla Voluntary Disclosure dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano, in collaborazione con la Fondazione nazionale commercialisti, ha predisposto un importante documento datato 15 giugno 2015 – disponibile per la consultazione – sul tema della collaborazione volontaria.

Obiettivo dei commercialisti è quello di offrire una panoramica delle principali criticità legate alla procedura di sanatoria volontaria, fornendo, al contempo, delle possibili proposte operative per la loro soluzione.

Lo studio, che si suddivide in 18 temi di interesse, propone: l’eliminazione di qualsiasi meccanismo presuntivo finalizzato a considerare i prelievi quali redditi; l’illustrazione di alcune assunzioni per lo svolgimento dei calcoli con il metodo analitico; l’inquadramento fiscale dei soggetti esterovestiti; la semplificazione per la gestione delle voluntary disclosure per i delegati.

Auspicio dell'Ordine e della Fondazione dei commercialisti è che si proceda ad un attento esame di altre importanti questioni legate alla voluntary disclosure, come ad esempio il tema dei criteri residuali in assenza di informazioni per i conteggi analitici, la considerazione delle imposte pagate all’estero e un trattamento appropriato per i redditi assoggettati a euro ritenuta.

Prelevamenti esteri

Intanto, una delle più importanti prese di posizione da parte del Gruppo di studio dei commercialisti sulla voluntary disclosure è quella che attribuisce nessuna rilevanza reddituale ai prelievi dai conti esteri non giustificabili.

Proprio sui prelievi esteri, infatti, viene invocata l’irrilevanza delle presunzioni semplici previste dall’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, che determinano l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente in ordine alla dimostrazione della irrilevanza reddituale dei versamenti rilevati sui conti.

Sui prelevamenti rilevati sui conti esteri, dunque, viene invocata l’irrilevanza delle presunzioni semplici, che per gli imprenditori considera i prelevamenti come maggiori ricavi, mentre per i professionisti e lavoratori autonomi il meccanismo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 della Corte costituzionale.

Questo perchè, secondo i commercialisti, l'operatività della presunzione non può essere invocata d'ufficio sia perchè i conti sono stati acquisiti dall'Amministrazione finanziaria non nel rispetto della procedura tipica di cui all'articolo 33, comma 2, del Dpr 600/73 e sia perchè esiste una asimmetria tra i soggetti a cui è possibile applicare in astratto la presunzione (i titolari di redditi di impresa), e i soggetti che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria.

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