La scritta “volume insufficiente” fornita dall'apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest, non inficia la validità dell’esame condotto sul conducente, qualora rilevi valori di ebbrezza.
La suddetta dicitura, difatti, sta solo ad indicare che la quantità di aria introdotta nell'etilometro è insufficiente per una rilevazione ottimale, ma evidentemente sufficiente per fornire un dato affidabile.
D’altra parte, in assenza di patologie che impediscano di effettuare meglio l’alcoltest – e che non siano state in alcun modo provate – è evidente che ci si trovi dinanzi ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, confermando la condanna di una conducente per guida in stato di ebbrezza.
Nella descritta situazione infatti – procede la quarta sezione con sentenza n. 6636 del 13 febbraio 2017 - gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, e conducono a ritenere altresì configurabile il reato di cui all'art. 186 comma 7 Codice della strada, in ragione della indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento.
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