La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto fino al 2017 compreso la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro.
Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale in corso di predisposizione, con la circolare n. 15 dell’11 aprile 2016, l’INAIL ha illustrato le novità introdotte dalla nuova norma, che riguardano l’ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale e l’estensione della platea dei soggetti promotori, nonché le istruzioni operative per l’applicazione della disciplina in questione.
Chiarisce l’Istituto che nella platea dei destinatari della copertura assicurativa INAIL prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale sono ricompresi non solo coloro che beneficiano di una misura di sostegno al reddito ma anche:
Il soggetto promotore deve richiede telematicamente all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro, almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
Anche la variazione dei dati già comunicati deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i servizi online dell’Istituto.
In presenza dei requisiti richiesti e verificata la capienza del Fondo per il 2016, l’INAIL comunicherà tramite PEC al soggetto promotore ed al Comune/Ente Locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta.
Sottolinea, tuttavia, la circolare n. 15/2016 che la copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opererà esclusivamente dalla data in cui l’Istituto comunicherà l’attivazione.
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