Volo cancellato: rimborsata anche la commissione agli intermediari

Pubblicato il 15 settembre 2018

In caso di cancellazione di un volo, il prezzo del biglietto che deve essere considerato per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, include anche la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, ossia l’eventuale commissione riscossa dall’intermediario tra i due.

Questo salvo il caso “che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

E’ questa l’interpretazione che i giudici della Corte di giustizia europea – sentenza del 12 settembre 2018, causa C‑601/17 - hanno dato dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Entro maggio l’imposta di bollo su e-fatture del 1° trimestre

17/04/2025

Le festività di aprile 2025 in busta paga

17/04/2025

Imposta di bollo su e-fatture, al via i versamenti

17/04/2025

CCNL Carta e grafica editoriale pmi - Verbale di accordo del 14/4/2025

17/04/2025

TFR, indice di rivalutazione di marzo 2025

17/04/2025

Aprile 2025, come vanno retribuite le festività religiose e civili

17/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy