Volo cancellato. Niente danno "non patrimoniale"

Pubblicato il 12 giugno 2015

Con sentenza n. 12088 depositata il 10 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un passeggero, volto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della cancellazione di un volo, per cui aveva dovuto trascorrere una notte intera in aeroporto e ritardare al giorno successivo il ritorno a casa.

Il Tribunale in sede di appello, infatti, aveva accordato al passeggero una minima parte rispetto alla somma complessivamente richiesta, comprensiva delle sole spese vive  sostenute a terra durante l'attesa del nuovo volo.

Avverso detta decisione ricorreva dunque il passeggero, lamentando innanzitutto come i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le circostanze da esso allegate, atte a provare, nella fattispecie, la sussistenza di un danno anche "non patrimoniale". In tal senso, ad esempio, il fatto che il volo era stato cancellato per uno sciopero di cui tuttavia la compagnia aerea era a conoscenza da tempo o il fatto che non gli fossero stati forniti dalla compagnia medesima, alcun vettovagliamento nè una sistemazione alberghiera per la notte.

A tal proposito, il ricorrente invocava la tutela offerta dal Regolamento CE n. 261-2004, secondo cui il vettore, a prescindere dal fatto che risulti o meno responsabile della cancellazione del volo, è sempre tenuto ad offrire al passeggero – che versa comunque in una condizione di disagio – un contenuto minimo di assistenza a terra.

Nel caso di specie la Cassazione, pur ritenendo pacifica la violazione, da parte della compagnia, dei suddetti obblighi di assistenza (non essendosi adoperata, nel caos delle cancellazioni, ad offrire ai passeggeri idonea sistemazione in albergo), ha ritenuto tuttavia non applicabile il menzionato Reg. CE.

Per cui – ha proseguito la Corte – la richiesta di risarcimento del danno "non patrimoniale" non può qui trovare fondamento nella invocata normativa sovranazionale, bensì eventualmente nelle sole disposizioni della normativa interna, con i limiti da questa fissati in ordine al risarcimento medesimo.

Sicché, nel caso in esame, il ristoro richiesto a titolo di "danno non patrimoniale" per i disagi subiti in conseguenza della cancellazione del volo, non può essere accolto, atteso che non risulta ravvisabile alcuna ipotesi di reato, nè la lesione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale.  

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