L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole d’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Sicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno nemmeno in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o di direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 20214 del 21 agosto 2017, accogliendo il ricorso di una società committente di lavori di costruzione di un immobile, condannando l’impresa appaltatrice per i vizi rilevati sulle opere eseguite. Gli Ermellini – dissentendo dalla Corte territoriale – hanno escluso sussistesse, nella specie, un concorso di colpa tra committente ed appaltatore, per il fatto che tali vizi “dipendessero dalla direzione dei lavori e/o dalle scelte della committenza”.
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