Con la circolare n. 21 del 3 febbraio 2022, l’INPS è intervenuto in merito al “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” per quanto concerne la sospensione dei termini di versamento dei contributi. In particolare, nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga. I termini di scadenza, infatti, ricadenti entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo, sono prorogati, dalle rispettive scadenze, per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.
La L. 23 febbraio 1999, n. 44, che disciplina il “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”, ha previsto, all’art. 1, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.
L’agevolazione economica è concessa “agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”.
Ai fini dell’elargizione della somma di denaro, occorre il verificarsi di un evento lesivo in “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata”.
La data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura territoriale competente unitamente alla:
Per ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni, fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, occorre che sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo all’esito del procedimento promosso a seguito della denuncia o che tale procedimento sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. In ogni caso è necessario che la denuncia risulti effettuata entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato.
L’interessato dovrà trasmettere, con le consuete modalità telematiche, l’apposita domanda di riduzione delle sanzioni civili.
La verifica della regolarità non deve considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
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