L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati è uguale a quello dell’assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Questo in considerazione del simile intento perequativo che caratterizza la legislazione primaria in materia e del fatto che tale conclusione è l’unica che sia conforme al principio di razionalità-equità di cui all’articolo 3 della Costituzione, “come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”.
E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 7761, depositata il 27 marzo 2017.
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