A partire dal 9 novembre 2015, i proprietari di unità immobiliari, in sede di visura catastale, possono venire a conoscenza anche della superficie catastale e dei metri quadrati ai fini Tari. L'informazione è giunta con comunicato stampa del 9 novembre 2015.
Infatti, l'agenzia delle Entrate – dopo un periodo di sperimentazione - ha messo a disposizione delle 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, censite in catasto nelle categorie dei gruppi “A”, “B” e “C” e corredate di planimetria, anche la superficie catastale, calcolata ai sensi del Dpr 138/1998. Tale elemento va ad affiancarsi ai dati identificativi dell’immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, comune) e ai dati del classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), già presenti.
Per quanto riguarda il dato riferito alla Tari, è consultabile non solo la superficie complessiva, ma anche quella al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti e non.
Tale dato è prezioso in quanto permette ai proprietari di immobili di verificare la base imponibile ai fini del tributo comunale, già oggetto di scambio di informazione tra Entrate e Comuni; qualora si ravvisassero incoerenze tra la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata si rende possibile segnalare, tramite il sito internet dell’Agenzia, l'anomalia.
Il dato riguardante la superficie non viene reso disponibile per il 5% delle unità immobiliari a causa della mancanza della planimetria perchè risalenti alla prima fase di censimento del Catasto, momento in cui non era richiesto di allegare la planimetria.
Se interessati, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, utilizzando la procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale.
L'Agenzia fa presente che in ogni caso tale adempimento diventa obbligatorio qualora si proceda alla vendita dell’immobile, poiché, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del DL n. 78/2010, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”.
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