Visto di conformità con estensione della garanzia non per tutte le dichiarazioni

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Un comunicato sul sito del Cndcec informa che nell’ambito di periodici incontri programmati, si è svolta una riunione tra il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi e i rappresentanti del Consiglio nazionale dei Commercialisti, nelle persone del Presidente, Gerardo Longobardi e del delegato alla fiscalità, Luigi Mandolesi, in cui il direttore Orlandi ha preannunciato un chiarimento di prassi amministrativa sulla questione degli obblighi assicurativi connessi al rilascio del visto di conformità (art. 6 del DLgs. 175/2014).

Dal momento che l’estensione della garanzia assicurativa anche al rischio sanzioni dirette riguarda solo i visti di conformità relativi ai 730 precompilati e non anche i visti per la compensazione dei crediti tributari superiori a 15.000 euro e per i rimborsi IVA, il documento annunciato consentirà ai professionisti che intendano rilasciare il visto soltanto ai fini della compensazione dei crediti tributari e dei rimborsi IVA, di adeguare la polizza al nuovo massimale minimo di 3 milioni di euro senza estendere la garanzia alle somme dovute in sede di controllo formale.

Se è in procinto di risolversi il problema dell’intermediario non interessato alla gestione dei 730 e, dunque, senza rischi diretti da coprire, che non sarà costretto all’estensione della garanzia, il problema persiste per chi avrà a che fare con il 730 precompilato.

La rassicurazione in tal senso è che sarà istituito un tavolo tecnico ad hoc.
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