Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 20 del 26 gennaio 2021, la legge 15 gennaio 2021, n. 4, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
La Convenzione OIL è stata approvata il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza internazionale del lavoro all'esito di un processo negoziale iniziato nel 2015.
L'articolo 1 della Convenzione chiarisce il significato delle espressioni "violenze e molestie" e "violenze e molestie di genere" nel mondo del lavoro, fornendone la seguente, ampia, definizione:
Si prevede che le normative nazionali possono recepire tali definizioni anche in un unico concetto.
Esteso è anche l'ambito di applicazione delle tutele, applicabili a tutte le persone che lavorano a prescindere dal relativo status contrattuale (articolo 2).
Vi rientrano pertanto tutti i lavoratori inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro.
Specularmente, la Convenzione protegge anche i datori di lavoro, cioè coloro «che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro» e si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
La Convenzione OIL si applica inoltre alle violenze e le molestie che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro. Trattasi di violenze e molestie che possono verificarsi nel posto di lavoro ma anche in luoghi diversi e ad esso collegati, come nel caso di viaggi di lavoro o eventi sociali, nonché a seguito di comunicazioni di lavoro (anche in modalità telematica), all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro o durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro (articolo 3).
Con riferimento alle misure di protezione e prevenzione, viene previsto l'impegno degli Stati membri:
- di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie (articolo 7);
- di adottare le misure atte a prevenirle (articolo 8);
- di includere le violenze e le molestie nelle normative sulla salute e sicurezza del lavoro, con l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei relativi rischi (articolo 9).
La Convenzione infine obbliga gli Stati Membri a garantire alle potenziali vittime facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento, nonchè a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie garantendo in particolare ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa a rischio, introducendo nuove sanzioni e conferendo poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle altre autorità pubbliche (articolo 10).
I restanti articoli sono dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione (articolo 11), alle modalità di applicazione della Convenzione (articolo 12) e alle disposizioni finali (articoli da 13 a 20).
La legge 15 gennaio 2021, n. 4 entra in vigore il 27 gennaio 2021.
La Convenzione OIL invece entrerà in vigore 12 mesi da quando almeno due Stati Membri dell'OIL l'avranno ratificata.
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