Violenza sulle donne e in ambito domestico: rafforzate protezione e prevenzione
Pubblicato il 06 dicembre 2021
Nella seduta del 3 dicembre 2021, il Consiglio dei ministri ha licenziato il testo di un disegno di legge contenente disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica.
Un provvedimento, questo – ha spiegato la Guardasigilli, Marta Cartabia, durante la conferenza stampa di presentazione - fortemente voluto dal Governo e finalizzato a due prioritari obiettivi: aumentare la prevenzione e la protezione delle donne.
Per come si legge nel comunicato stampa di fine seduta, il testo pone una particolare attenzione:
- ai casi in cui il fenomeno della violenza si manifesti in ambito familiare o nel contesto di relazioni di convivenza;
- alla particolare vulnerabilità delle vittime;
- agli specifici rischi di reiterazione e multilesività.
Le nuove disposizioni introducono alcune modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi speciali,
Il Ddl, tra le altre misure, prevede la possibilità di applicare il fermo di fronte a gravi indizi di reati che facciano sospettare un pericolo per la vita delle donne nonché una serie di interventi tesi a rafforzare l’applicabilità delle misure cautelari coercitive.
L’intento delle norme è quello di intervenire ai primi segnali di allarme, in caso di violazioni del divieto di avvicinamento, anche mediante l’introduzione di una nuova ipotesi di fermo, in presenza di grave e imminente pericolo per l’incolumità della vittima.
Prevenzione e protezione delle donne: le misure del Ddl
Tra le novità si segnalano:
- l’ampliamento dell’istituto dell’ammonimento del Questore, esteso a ulteriori reati che possono essere sintomo di una escalation di violenza;
- il rafforzamento di obblighi informativi, con estensione dei reati per i quali scatta l’obbligo, per Forze dell’ordine, presidi sanitati e istituzioni, di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta;
- il potenziamento dell’uso del braccialetto elettronico in caso di arresti domiciliari nonché in caso di divieti di avvicinamento od obbligo di allontanamento dalla casa familiare;
- l’estensione della possibilità di applicare le misure di prevenzione previste dal Codice antimafia - quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno - anche ad altri reati contemplati dal Codice Rosso (come tentato omicidio, violenza sessuale, deformazione permanente del viso);
- l’introduzione dell’ipotesi di fermo, da parte del Pm o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria, della persona gravemente indiziata di delitti compresi nel Codice Rosso, in caso di grave e imminente pericolo per la vita o l’incolumità della vittima;
- la comunicazione immediata a persone offese, Questore e Prefetto della scarcerazione dell’imputato o condannato;
- una stretta sulle condizioni per la sospensione condizionale della pena: rigoroso controllo sull’effettiva partecipazione dei condannati ai percorsi di recupero e revoca immediata in caso di violazione dei relativi obblighi;
- la possibilità, per la vittima o, in caso di morte, per gli aventi diritto, di chiedere una provvisionale, laddove vengano a trovarsi in stato di bisogno, in conseguenza dei gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica;
- il rafforzamento della misura dell’arresto obbligatorio in flagranza per chi viola il divieto di avvicinamento alla vittima, con possibilità di applicare misure cautelari coercitive;
- il rafforzamento dello strumento cautelare, con possibilità di applicazione di misure coercitive per tutti i casi di lesioni, quando ricorrono le aggravanti del Codice rosso;
- la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato anche in caso di violazione del divieto di avvicinamento al coniuge, emesso dal giudice civile in sede di separazione;
- la possibilità, già in fase di denuncia, che la polizia giudiziaria segnali al Prefetto le situazioni di concreto e rilevante pericolo, con possibile adozione della vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.