Violenza sessuale Parla la Cassazione

Pubblicato il 12 maggio 2016

Bacio sulla guancia non è violenza sessuale 

Il semplice bacio sulla guancia dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non integra reato di violenza sessuale.

In tal senso, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato condannato per violenza sessuale ai danni di una minore di cui si era invaghito ed a cui aveva estorto un bacio sulla guancia.

Violenza sessuale Vasta gamma di comportamenti 

La Corte ha colto dunque l’occasione per una breve digressione circa il reato di violenza sessuale, che consiste nel costringere taluno a compiere o subire con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali i quali abbracciano, secondo una interpretazione oggi estensiva, una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall'idoneità ad incidere comunque sulla facoltà della persona di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale.

Deve pertanto essere esclusa l’interpretazione secondo cui la nozione di atto sessuale sia da circoscriversi ai soli toccamenti delle zone erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre. Ma vanno parimenti escluse anche improprie dilatazioni dell’ambito di operatività della fattispecie penale in questione, contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale in cui l’atto si colloca (Corte di Cassazione, sentenza n. 964 del 26 novembre 2014).

Atto sessuale? In base al significato sociale 

La natura sessuale dell’atto (che preesiste alle intenzioni dell’agente ma anche alla sensibilità della vittima) deve pertanto essere valutata secondo il significato sociale della condotta, avendo riguardo all'oggetto dei toccamenti, ma anche – ove ciò non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione sessuale del soggetto passivo, che sia oggettivamente e soggettivamente percepibile come tale.

Attenuante per lesione di minima entità 

A fronte di una nozione di atto sessuale – proseguono gli ermellini -  che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dell’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela della sfera sessuale della vittima, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609 bis terzo comma c.p.). Mediante, ossia, una consistente diminuzione della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (minimo cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera di libertà sessuale subisca una lesione di minima entità.

L’attenuante in questione si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione, in un unico reato, di comportamenti tra loro assai differenziati e della conseguente diversità della lesione all'oggettività giuridica della fattispecie (Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 22 giugno 2005).

Bacio sulla guancia è violenza privata 

Tornando al caso di specie, conclude il Supremo Collegio, la natura di atto sessuale del bacio sulla guancia non è affatto scontata: anzi, il bacio sulla guancia è secondo consuetudine percepito come una manifestazione di affetto o dato in segno di saluto. E’ ben evidente, infatti, come una cosa sia baciare puramente e semplicemente sulla guancia, un’altra, ad esempio, baciare un’alunna in luoghi appartati trattenendola per i fianchi, cercando di raggiungere la bocca, chiedendole di essere a propria volta baciati o facendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico (Corte di Cassazione, sentenza n. 10248 del 12 febbraio 2014).

Per cui, non vi è alcun dubbio – a parere della Corte con sentenza n. 18679 del 5 maggio 2016 – che il semplice e fugace bacio sulla guancia non possa essere oggettivamente considerato, alla stregua del suo significato sociale, un atto sessuale.

La condotta dell’imputato, proprio per la connotazione violenta che trasversalmente qualifica le azioni poste in essere contro la volontà di chi le subisce, integra piuttosto il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p.

Bacio sulle labbra con consenso Violenza sessuale 

In altra occasione, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ritenuto sussistere il reato di violenza sessuale nei confronti di una minore (più specificamente, atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p.)  ove l’imputato aveva scambiato con la infraquattordicenne un bacio sulle labbra, peraltro con il consenso esplicito della stessa.

Il reato in esame – secondo gli ermellini con sentenza n. 31934 del 22 luglio 2015 – è infatti compatibile anche solo con un bacio, imponendo tuttavia un accertamento da parte del giudice di merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti.

Nella fattispecie, il consenso al bacio prestato dalla minore appare irrilevante, avendo quest’ultima un’età inferiore ai 14 anni e rimanendo perciò assoggettata, “alla stregua dell’evoluzione umana e sociale, ad un giudizio assoluto di immaturità.

Violenza con abuso autorità per gestore privato 

Sempre in materia, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 49990 del primo dicembre 2014, ha parimenti affermato che sussiste reato di violenza sessuale con abuso di autorità, nel caso in cui il gestore di un’azienda privata (dunque non pubblico ufficiale) mette le mani addosso alla segretaria precaria.

Abuso di autorità indifferentemente pubblica o privata 

Con l’occasione, la Corte ha sposato un’interpretazione estensiva del concetto di abuso di autorità, che costituisce una delle modalità di consumazione del reato ex art. 609 bis c.p. e che deve dunque intendersi come supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (Corte di Cassazione, sentenza n. 19419 del 22 maggio 2012).

Tale interpretazione non fa altro che confermare un orientamento più risalente (cui se ne contrappone uno opposto), alla luce del quale è stata contestata la violazione dell’art. 609 bis c.p. in relazione alla condotta di violenza sessuale commessa con abuso di autorità in danno della figlia della propria convivente, sulla base della considerazione che “il rapporto di convivenza tra l’imputato e la minore aveva determinato una situazione di autorità del primo sulla seconda” (Corte di Cassazione n. 2019/2009). Ed ancora, è stato riscontrato abuso di autorità nel compimento di atti sessuali da parte dell’istruttore di arti marziali nei confronti dei propri allievi (Corte di Cassazione, sentenza n. 37135 del 10 settembre 2013).

Violenza sessuale con promessa di lavoro 

Più recentemente la Corte Suprema, con sentenza n. 36704 del 3 settembre 2014, si è espressa di nuovo in tal senso, confermando la condanna per violenza sessuale (con abuso di autorità) di un imputato che aveva attirato una giovane ragazza, allettandola con un’offerta di lavoro.

I palpeggiamenti e le frasi sconce dell’uomo (oltre alla non trascurabile e senz'altro influente promessa di occupazione) avevano destabilizzato la vittima dal lato emotivo e reattivo, così da ridurla in balia del proprio molestatore, che per l’appunto poteva vantare su di essa una posizione di supremazia pur senza rivestire una funzione pubblicistica

Ma accanto al dato giurisprudenziale sussiste anche quello normativo. E’ infatti risaputo che la Legge n. 66/1996 abbia radicalmente riformato la disciplina dei reati afferenti la sfera sessuale dell’individuo, riunendo nell'art. 609 bis primo comma c.p. le ipotesi di violenza, minaccia e, per l’appunto, abuso di autorità.

Significativamente, però, con l’espressione “abuso di autorità” non ha fatto alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni. E tale mancato riferimento non può essere frutto di una mera trascuratezza del legislatore, dovendosi, al contrario, ritenere che in tal modo egli abbia inteso sanzionare qualunque soggetto che, dotato di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere taluno a compiere o subire atti sessuali, così da evitare che rimanessero impunite molteplici situazioni (Corte di cassazione, sentenza n. 49990 del primo dicembre 2014).

Vittima inerme Violenza sessuale 

Ed ancora, sussiste violenza sessuale quando la vittima non ha la forza di reagire all'aggressore. Così la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna di un uomo per aver maltrattato e violentato una donna dopo un acceso diverbio, pur in assenza del manifesto dissenso di quest’ultima.

L’azione sessuale – rileva la Corte con sentenza 44641 del 5 novembre 2014 – si era infatti sviluppata dopo un’aspra lite, preceduta da offese verbali degenerate in una vera e propria aggressione fisica; tutti gesti che hanno impedito alla vittima di reagire, rendendola irretita alla mercé dell’aggressore.

Tentativo di violenza sessuale 

Sempre secondo la Cassazione, non commette reato di violenza sessuale (ma solo tentativo), colui che, immediatamente dopo essersi scoperto l’organo genitale ed aver urlato frasi oscene alla vittima, aveva afferrato violentemente la nuca di quest’ultima, avvicinandole – con l’aiuto di una catena -  la testa al proprio membro per costringerla ad un rapporto orale.

La terza sezione penale – in ciò confermando quanto dedotto nel merito -  ha ritenuto che la condotta sopra descritta o meglio l’atto preteso dall'aggressore, potesse ritenersi ricompreso nel novero degli atti sessuali idonei ad integrare l’elemento oggettivo di cui all'art. 609 bis c.p.

Ha tuttavia precisato che la qualificazione giuridica del fatto storico, nel caso de quo, avrebbe dovuto comportare la sussunzione dello stesso nell'ambito del delitto tentato e non consumato.

Condotta senza risultato Tentativo 

Pur essendo fuori discussione le modalità violente caratterizzanti condotta in questione, perché si configuri la consumazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., è tuttavia necessario che la violenza o minaccia abbia effettivamente determinato il soggetto passivo ad una costrizione a compiere o subire un atto sessuale.

Se invece le modalità della condotta sono idonee e dirette a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente, ma comunque improduttive del risultato perseguito, si configura piuttosto il tentativo di violenza sessuale e non il reato consumato.

Ingerenza sfera sessuale Reato consumato 

In altre parole – precisa ulteriormente la Corte con sentenza n. 17414 del 28 aprile 2016   – la violenza e minaccia, per determinare la costrizione, debbono comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima (ad esempio, quando l’agente raggiunge o provoca un contatto con le parti intime); mentre se sono esclusivamente idonee ed inequivoche a vincere la resistenza, configurano solo il tentativo, punibile per mancata verificazione dell’evento.

Precarietà psicologica non esclude attenuante 

Con altra recente pronuncia, la Corte Suprema, terza sezione penale, sempre in fatto di violenza sessuale ha poi stabilito che per negare l’attenuante speciale della minore gravità (art. 609 bis ultimo comma c.p.), non basta addurre la situazione psicologica precaria in cui si trovava la vittima al momento del fatto. E ciò perché, per l’attenuante di cui sopra, non conta solo il tipo di atto posto in essere, ma anche il grado di coartazione esercitato sulla vittima e l’entità della compressione della sua libertà personale.

La Corte di Cassazione ha così accolto, con sentenza n. 16737 del 6 aprile 2016, il ricorso di un imputato, condannato per violenza sessuale, in quanto denudandosi, aveva avvicinato la testa di una ragazza ai propri organi genitali.

Per attenuante non conta solo tipo di atto 

Che per la l’attenuante speciale non conti solo la tipologia dell’atto, è confermato dallo stesso tenore della Legge che ha modificato la disciplina dei reati sessuali (L. 66/1996) ove non si è riproposta la distinzione tra atti di violenza carnale e di libidine. Il legislatore ha infatti preferito inserire una clausola di carattere generale per i casi di minore gravità.

Ne consegue che, in astratto, anche se risulti consumato un rapporto sessuale completo, la sconto di pena non è solo per questo escluso. E viceversa, il mancato rapporto completo non implica necessariamente l’attenuante in parola. Occorre, in sostanza, una concreta valutazione del fatto nella sua complessità, anche in considerazione dell’eventuale fugacità dello stesso.

Vittima frequenta aggressore Sì attenuante 

In altra occasione, la quarta sezione penale della Corte Suprema ha parimenti concesso l’attenuante per minore gravità del fatto, in quanto era stato dimostrato che la vittima, dopo i quattordici anni, avesse liberamente intrapreso una relazione con il proprio carnefice.

Così secondo la Corte – che con sentenza n. 35274 dell’8 agosto 2014 ha cassato la pronuncia impugnata – non era stato adeguatamente valutato dai giudici distrettuali, che gli atti sessuali contestati fossero di lieve entità, che la ragazza fosse consenziente e che non avesse subito alcun danno psichico, per aver ella stessa intrapreso una libera e voluta relazione con l‘imputato.

Rilevanti conseguenze psichiche Sì attenuante 

Ancora in fatto di attenuante, con altra pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora l’aggressione sessuale (nella specie, palpeggiamenti) risulti di scarsa consistenza, ben si può configurare lo sconto di pena di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p. E ciò nonostante le conseguenze psicologiche in danno alla persona offesa non siano state lievi, anche se principalmente legate al vissuto personale della donna, che da bambina subì una violenza sessuale.

Così la terza sezione penale, con sentenza n. 42665/2011, ha accolto il ricorso di due imputati limitatamente alla mancata concessione dell’attenuante per minore gravità.

Conseguenze legate al vissuto 

L’aggressione subita, nella specie, non era andata oltre toccamenti fugaci e battute volgari. Ma aveva sortito delle rilevanti conseguenze psicologiche sulla vittima, che tuttavia risultano essere legate – spiegano gli ermellini – alla condizione di stress dovuta alla situazione familiare della donna ed a una precedente molestia sessuale subita da piccola.

Testimonianza vittima non sufficiente se contraddetta   

In altra occasione, il Supremo Collegio ha stabilito che, ai fini della condanna per violenza sessuale, la testimonianza della vittima non è sufficiente se non confermata, ovvero, se non coincidente con il racconto dei presenti.

La Corte, con sentenza n. 21909 del 22 maggio 2013, ha così ribaltato la pronuncia di condanna di un imputato per violenza sessuale (per aver cercato di baciare una donna toccandola nelle parti intime).

In particolare, ha errato la Corte di merito nell'aver condannato l’uomo sulla base delle sole dichiarazioni della donna che lo ha accusato, rivelatesi inattendibili, in quanto in contraddizione con quelle di altra persona presente all'episodio in questione.

Si legge ancora in sentenza, che in tema di reati sessuali, la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte di convincimento del giudice, per cui risulta essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste. Ma la motivazione della Corte d’Appello circa la credibilità soggettiva della vittima appare qui illogica, laddove omette di considerare che nel proporre denuncia, la donna potesse essere animata da seri motivi di risentimento.

Dichiarazioni persona offesa sufficienti 

Con sentenza di poco più recente, la Corte Suprema, terza sezione penale, ha affermato il principio opposto, ovvero che le sole dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti per condannare l’imputato accusato di violenza sessuale.

Così, con sentenza n. 49618 del 28 novembre 2014, ha respinto il ricorso di un uomo e confermato la sua condanna per aver costretto la moglie – sottoponendola ad umiliazioni e vessazioni psicologiche – ad avere rapporti sessuali completi.

A maggior ragione nel caso come quello in esame, ove la donna non si è nemmeno costituita parte civile – precisa la Corte – le dichiarazioni di quest’ultima possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni

Quadro Normativo

Legge 66/1996:

art. 609 bis c.p.;

art. 609 quater c.p. 

art. 610 c.p.;

Corte di Cassazione, sentenza n. 964 del 26/11/2014;

Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 22/06/2005;

Corte di Cassazione, sentenza n. 10248 del 12/02/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n. 18679 del 5/05/2016;

Corte di Cassazione, sentenza n. 31934 del 2015

Corte di Cassazione, sentenza n. 49990 del 01/12/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n. 19419 del 22/05/2012;

Corte di Cassazione, sentenza n. 2019/2009;

Corte di Cassazione, sentenza n. 37135 del 10/09/2013;

Corte di Cassazione, sentenza n. 36704 del 3/09/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n. 44641 del 5/11/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n. 17414 del 28/04/2016;

Corte di Cassazione, sentenza n. 16737 del 6/04/2016;

Corte di Cassazione, sentenza n. 35274 dell’8/08/2014;

Corte di Cassazione, sentenza n. 42665/2011;

Corte di Cassazione, sentenza n. 21909 del 22/05/2013;

Corte di Cassazione, sentenza n. 49618 del 28/11/2014.

 

 

 

 

 

 

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