Nella seduta del 12 gennaio 2021, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
Si tratta della Convenzione adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
La Convenzione ILO (International Labour Organization) è applicabile a tutti i lavoratori e agli altri soggetti del mondo del lavoro di tutti i settori, sia privati che pubblici, dell'economia, con riferimento alle violenze e alle molestie che possono verificarsi nel mondo del lavoro come anche in luoghi e tempi diversi da quello di lavoro, ma comunque con lo stesso correlati.
Rientrano nella tutela anche i volontari, chi frequenta corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro nonché i lavoratori con rapporto di lavoro terminato.
Nella definizione di violenza e di molestia contenuta nel testo normativo sono ricompresi i comportamenti e le pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici, come nel caso dell’abuso fisico o verbale, dello stalking e del mobbing, delle violenze e delle molestie fondate sul genere.
Specularmente, la Convenzione ILO (o OIL - Organizzazione Internazionale Lavoro) protegge anche i datori di lavoro, ossia gli individui "che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro" di tutti i settori, sia privati che pubblici.
Tra gli obblighi ricadenti sugli Stati membri, quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto previsto dalla Convenzione e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionatamente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive.
Gli Stati membri dovranno inoltre garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva, anche attraverso misure rimediali, nonché conferire poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle pertinenti autorità tra i quali, in particolare, l'attribuzione del potere di adottare, se necessario, misure immediatamente esecutive.
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