Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto PNRR 4, con il quale il legislatore ha introdotto nuove disposizioni volte a rafforzare le attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.
In attuazione della linea II, della Missione 5, Componente 1, del PNRR, è stato rivisitato, a decorrere dal 1° settembre 2024, il sistema sanzionatorio di omissione ed evasione contributiva previsto dal comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sono stati introdotti, dalla medesima data, nuove modalità di invito al contribuente rispetto alla regolarizzazione degli obblighi contributivi sulla base di elementi e informazioni acquisiti direttamente o pervenute da terzi, rispetto ai rapporti di lavoro in essere, agli imponibili ed agli ulteriori dati utili alla determinazione degli obblighi contributivi.
Il nuovo sistema verrà attuato previa deliberazione del CdA dell’INPS (e successiva approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che individuerà i criteri e le modalità con cui le informazioni saranno messe a disposizione del contribuente, .
Sul punto si aprirà, dunque, anche per l’Istituto previdenziale, la possibilità di avviare attività accertative/ispettive basate su risultanze meramente documentali che daranno allo stesso la possibilità di notificare al contribuente avvisi di accertamento con connessa richiesta di pagamento integrale dei contributi calcolati.
A decorrere dal 1° settembre 2024, il primo comma dell'articolo 30 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 introduce le seguenti modifiche al comma 8, art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Violazioni contributive: cosa cambia
Fino al 31 agosto 2024 |
Dal 1° settembre 2024 |
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. |
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»; b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b). |
A seguito della revisione complessiva operata al citato comma 8, a parere dell’autore, il quadro complessivo delle sanzioni in materia di obblighi contributivi dal 1° settembre 2024 è rappresentato come segue:
NOTA BENE: Il soprariportato diagramma rappresenta una prima interpretazione del dettato normativo il quale dovrà ancora affrontare l’iter di conversione in legge. Come è possibile notare, sebbene vi sia una complessiva revisione di “alleggerimento” del regime sanzionatorio in materia di obblighi contributivi, sussistono dei “cortocircuiti” sull’incentivazione all’emersione del lavoro irregolare. Stando al tenore letterale della norma, e ponendo in essere un mero ragionamento logico-economico, si può dedurre che, nelle ipotesi introdotte dalla nuova lettera b-bis), si disincentiva – di fatto – l’emersione del lavoro irregolare, assumendosi il regime sanzionatorio ridotto del 50% rispetto alle normali percentuali applicabili a titolo di sanzioni civili sul contributo omesso o evaso. A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che omette registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie con l’intenzione di non versare i contributi potrebbe essere “incentivato” a non presentare alcuna dichiarazione spontanea successiva al termine di 12 mesi rispetto alla scadenza di versamento dei contributi originariamente dovuti, attendendo l’intervento degli enti impositori per accedere al regime sanzionatorio dimezzato previsto dalla nuova lettera b-bis) aggiunta all’ottavo comma, art. 116, legge n. 388/2000.
Il successivo comma 2, art. 30, della novella, rivede, altresì le ipotesi in cui il mancato o ritardato versamento dei contributi derivi da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla correttezza dell’obbligo contributivo, sostituendo la sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali con i soli interessi legali di cui all’art. 1284, Codice Civile.
I commi 5 e successivi dell’articolo 30 del decreto PNRR introducono, invece, una nuova procedura per stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle irregolarità.
A tal fine, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisiti per via diretta o pervenuti da terzi, relativi agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
Le modalità applicative, gli obblighi di informazione, le fonti normative, i criteri ed i termini della procedura saranno individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS ed entreranno, comunque, in vigore solo a seguito di apposita approvazione da parte del Ministero del lavoro, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della sopracitata deliberazione.
Rispetto a tale procedura, eventuali irregolarità potranno essere sanate dai contribuenti con applicazione delle seguenti sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, legge n. 388/2000 ovverosia pari al:
Tali ridotte sanzioni rispetto al regime ordinario previsto dalla citata norma, varranno sintantoché il contribuente versi l’importo entro i termini comunicati dall’avviso di accertamento ovvero rispetti le scadenze del piano rateale concesso. Negli altri casi, invece, si applicheranno integralmente le sanzioni previste dalle lettere a) e b) del rivisitato comma 8, art. 116, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 10 e seguenti del sopracitato art. 30, riguardano, invece, la procedura che andrà seguita per l’accertamento in trattazione.
ATTENZIONE: Le attività di controllo ed addebito dei contributi previdenziali in argomento, fanno comunque salve le eventuali ulteriori e future violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo. Esse possono, altresì, riguardare anche i contributivi dovuti in caso di utilizzo di prestatori formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale.
L’accertamento d’ufficio in argomento sarà disposto mediante la consultazione ed il confronto con altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni ed in particolare l’Istituto potrà:
In tali poteri l’Istituto notificherà, dunque, all’interessato un’apposita comunicazione – prioritariamente a mezzo PEC – ove verranno specificati i termini per l’adempimento che, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 15 giorni.
Sulle risultanze di tale attività d’ufficio, l’Istituto potrà notificare un avviso di accertamento al contribuente, invitandolo al pagamento integrale dei contributi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla notifica del predetto avviso con l'applicazione di una sanzione civile prevista nella forma di cui alla nuova lettera b-bis), del comma 8, art. 116, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Pur non essendoci sanzioni correlate rispetto agli inviti di cui sopra, il comma 14, prevede che nell’eventuale giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero di opposizione all’avviso di addebito notificato, la mancata comparizione o l’omessa comunicazione delle notizie richieste potranno costituire elementi di prova ai quali il giudice di merito potrà attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
QUADRO NORMATIVO |
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