Violazione principio di corrispondenza. No ad annullamento con rinvio

Pubblicato il 18 settembre 2018

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 5 settembre 2018, è tornata sui casi di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.

Non determina nullità nè violazione del diritto di difesa

Nell’occasione, ha ribadito che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non determina un’ipotesi di nullità della sentenza, né un caso di violazione del diritto di difesa idoneo a giustificare l’annullamento con rinvio della sentenza appellata.

Detta violazione, difatti, non sarebbe equiparabile a un caso di violazione del diritto di difesa, poiché la parte non lamenta di non essersi potuta difendere nel corso del procedimento, bensì un vizio che attiene al contenuto della decisione, incompleto rispetto ai motivi o alle domande proposte.

Diversamente, il caso in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice pronunci su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente, giustificherebbe la regressione della causa al primo giudice. In dette ultime ipotesi, il rinvio al primo giudice è connesso al ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale.

Chiarimenti, di analogo tenore, erano stati già resi dall’Adunanza del CdS con le decisioni n. 10 e n. 11 del 2018.

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