Violazione del “ne bis in idem” solo in presenza di giudizio definitivo
Pubblicato il 28 novembre 2014
Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo - causa
Lucky Dev contro Svezia, sentenza del
27 novembre 2014 – il
parallelo svolgimento, per
le stesse infrazioni fiscali, di
due procedimenti, uno
penale e uno
tributario,
non determina, di per sé, una
violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione dei diritti dell'uomo che sancisce il principio del “
ne bis in idem” secondo cui
non si può essere processati due volte per il medesimo fatto.
Diversamente, deve riconoscersi una
violazione del principio sopra riferito
qualora la procedura fiscale non venga interrotta una volta che il
procedimento penale si sia concluso con
giudizio definitivo.