Violazione dei limiti dimensionali nel processo amministrativo. Quali conseguenze?

Pubblicato il 12 aprile 2018

Il Consiglio di Stato ha precisato che la violazione del limite dimensionale degli scritti difensivi, nell’ambito del processo amministrativo, non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, bensì “il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare”.

Questo ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 5 delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo, dove si prevede che il giudice sia tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e che l’eventuale omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non costituisce motivo di impugnazione.

Nella verifica dei limiti va esclusa l’epigrafe, l’indicazione delle parti, le conclusioni

Il Collegio amministrativo lo ha sottolineato nel testo della sentenza n. 2190 dell’11 aprile 2018, con la quale è stato, altresì, precisato come per la verifica del superamento del limite dimensionale, occorre procedere senza tener conto dell’epigrafe dell'atto, dell'indicazione delle parti e dei difensori e delle relative formalità, dell'individuazione dell'atto impugnato e, infine, delle conclusioni dell’atto.

Nel caso specificamente esaminato, è stato escluso il superamento del limite quantitativo per l’atto depositato da parte appellante in quanto questo constava di 39 pagine e la verifica del superamento del limite dimensionale andava fatta, come appena detto, senza tener conto degli elementi sopra riferiti. Ne conseguiva che l’atto di appello, sottratte le pagine dai contenuti indicati, rientrava nel limite dimensionale delle 35 pagine.

Si rammenta che i limiti dimensionali sono stati fissati con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 (Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo), come successivamente modificato dal Decreto del medesimo Presidente del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2017.

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