Se un soggetto costruisce un edificio violando le norme in materia di altezza massima, il suo vicino potrà pretendere solo il risarcimento dei danni e non anche la demolizione della parte di edificio abusiva, posto che il giudice può disporre la riduzione in pristino, dunque l’abbattimento della porzione irregolare, solo in ipotesi di violazione delle distanze legali dal confine.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, cassando la pronuncia con cui i giudici di merito avevano disposto, su domanda del proprietario confinante, la demolizione degli ultimi due piani di un edificio costruito in violazione dell’altezza massima consentita.
In proposito, chiariscono gli ermellini, sono da ritenersi integrative delle norme del codice civile, solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza fra fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni.
Le norme che invece – conclude la Corte con sentenza n. 10264 del 18 maggio 2016 - disciplinano solo l’altezza in sé degli edifici, a differenza di quelle che impongono l’altezza dei fabbricati in rapporto alla distanza intercorrente tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; sicché comportano, in caso di loro violazione, il solo risarcimento del danni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".