Viola la legge notarile il professionista che tiene un repertorio non vidimato

Pubblicato il 25 luglio 2012 Si definisce repertorio, come prescrive la legge notarile, il registro numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, prima di essere posto in uso. Di conseguenza, sussiste equivalenza tra assenza del repertorio ed uso di un repertorio non vidimato.

Tale illecito, però, si presenta estraneo alla condotta che si sostanzia nell'omessa annotazione di un atto a repertorio, in quanto questa presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente costituito; diversamente l'omessa tenuta del repertorio, a cui consegue la mancata annotazione, non viene meno, perchè ormai perfezionato, dalla successiva esecuzione dell'annotazione.

Sulla base di tali affermazioni, la Corte di cassazione, sentenza n. 12992 del 5 luglio 2012, rigetta il ricorso presentato da un notaio, soggetto a procedimento disciplinare per aver annotato 280 atti recanti la data di ricezione anteriore a quella di vidimazione del repertorio.

Il professionista è stato ritenuto responsabile, dalla Corte di appello, dell'illecito disciplinare di mancata tenuta del repertorio, anziché, come sosteneva il professionista, di tardiva annotazione. Ricorda la Corte di cassazione, che la tenuta del repertorio deve tener conto sia di un profilo temporale che funzionale dell'atto da annotare; pertanto, possedere un repertorio che non ha capienza per le annotazioni corrisponde ad una violazione del precetto.
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