Vincolo di inalienabilità non produce effetti verso terzi, preliminare valido

Pubblicato il 12 giugno 2018

Il vincolo di inalienabilità per dieci anni imposto dal Comune di Roma a peso di un proprio immobile ceduto ha natura esclusivamente pattizia e non reale, non potendo produrre alcun effetto verso il terzo successivo acquirente dell’immobile medesimo.

E’ quanto confermato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15069 dell’11 giugno 2018, con la quale è stato respinto il ricorso avanzato dal promittente acquirente di un appartamento gravato d'annotazione di inalienabilità decennale per essere stato precedentemente ceduto ai venditori dal Comune di Roma.

L’uomo aveva adito le vie giudiziarie deducendo d'aver stipulato con i convenuti contratto preliminare per l'acquisto di questo immobile, versando anche degli anticipi, ma che non aveva potuto giungere al contratto definitivo in quanto il bene era risultato gravato dal vincolo indicato.

Per questo, aveva chiesto l'accertamento dell'inadempimento dei promittenti venditori e la loro condanna al pagamento del doppio della caparra e alla restituzione degli acconti pagati ai medesimi.

Detta domanda era stata accolta dal Tribunale di Roma, con statuizione che era stata successivamente ribaltata in sede di gravame.

Vincolo con natura pattizia e non reale

La Corte d’appello, in particolare, aveva osservato che il vincolo di inalienabilità, trascritto a peso dell'immobile oggetto di contratto preliminare, aveva natura pattizia e non reale, non producendo effetto alcuno verso i terzi successivi acquirenti.

Inoltre, aveva rilevato che non sussisteva alcuna norma di natura primaria o secondaria a supporto del vincolo di inalienabilità imposto dal Comune capitolino, di tal ché la vendita a terzi del bene acquistato, gravato da detto onere, non presentava alcun profilo di illegalità.

Definitivo non stipulato? Rifiuto dell’acquirente è inadempimento grave

E i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta questa statuizione, evidenziando anche come, nel contesto esaminato, le conseguenze per i soggetti, acquirenti dal Comune di Roma, che non avessero rispettato l'impegno contrattuale di non vendere per dieci anni, fossero precisamente fissate nel contratto, consistendo nel pagamento del pieno prezzo per il venir meno del beneficio dello sconto goduto inizialmente.

Inoltre, l'assenza di norma di legge a fondamento del vincolo di inalienabilità comportava, di fatto, che il contratto definitivo eventualmente stipulato non sarebbe stato affetto da illiceità ovvero nullità, sicché rettamente la mancata stipula del definitivo per rifiuto del promissario acquirente era da ritenere fatto di inadempienza grave.

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