Edili. Vigilanza sul ticket licenziamento

Pubblicato il 25 ottobre 2018

L’INPS, con messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018, ha comunicato di aver avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo del versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket licenziamento).

A tal proposito, si rammenta che la Legge Fornero ha previsto che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Contributo di licenziamento. Codici tipo contribuzione

L’Istituto ha, quindi, istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N per individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.

Tiket di licenziamento. Casi di esonero

Tra i casi di esonero, il Legislatore ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Per comprovare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i suddetti documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata e possono essere trasmessi all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.

Pertanto, poiché l’esonero spetta se sussiste la situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere) e indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens, la sedi territoriali dell’INPS, prima della emissione dell’eventuale diffida, convocheranno le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.

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