Come ribadito dalla circolare INPS n. 99 del 16 giugno 2017, a far data dalla sua decorrenza la pensione anticipata non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Quindi, qualora il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico sarà sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del suddetto periodo di anticipo.
Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n 87, l’INPS procederà al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, compresa la tredicesima mensilità.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
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