Videosorveglianza: l’assenso scritto dei lavoratori non basta

Pubblicato il 25 agosto 2018 an image

In mancanza di accordo coi sindacati o di provvedimento alternativo di autorizzazione, l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.

Non basta che il lavoratore presti il proprio consenso all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza per ritenersi scriminata la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 4 e 38 della Legge n. 300/1970 (tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate).

E’ sulla base di questa considerazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 38882 del 24 agosto 2018, ha confermato la condanna alla pena di 800euro di ammenda impartita dal Tribunale al titolare di una ditta, esercente attività di bar-gelateria, che aveva installato alcune telecamere, disponendole in vari punti dell’attività, in maniera tale da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il controllo a distanza.

Esclusa la causa esimente senza accordo con sindacato o autorizzazione amministrativa

Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto infondate le doglianze avanzate dal datore di lavoro in sede di legittimità con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'assenso dei lavoratori come causa esimente della contravvenzione contestata.

Lo hanno fatto ribadendo l'orientamento giurisprudenziale che vede la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori integrata in presenza dell'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell'autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

Sul punto – ha ricordato la Suprema corte – l'installazione di apparecchiature da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori “deve essere sempre preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori”.

Se, poi, l'accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l'installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

In definitiva, il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, prestato sia in forma scritta che in forma orale, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate.

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