Videosorveglianza illegittima senza l’accordo coi sindacati

Pubblicato il 09 maggio 2017

E’ necessario che l’istallazione di apparecchiature di videosorveglianza sui luoghi di lavoro – da impiegare esclusivamente per esigenze produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale – sia preceduta da una forma di accordo tra il datore e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Se l’accordo, difatti, non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’istallazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione territoriale del lavoro, che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Così, in assenza dell'accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’istallazione dell’apparecchiatura è da considerare illegittima e va penalmente sanzionata.

Reato per il datore anche col consenso dei lavoratori

In detto contesto, l’eventuale consenso alle telecamere prestato, anche in forma scritta, dai lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore che abbia istallato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.

Difatti, la norma penale in esame tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, di talché la condotta datoriale che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali, procedendo all’istallazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze medesime sono protettrici, in quanto deputate sia a riscontrare se gli impianti audiovisivi dei quali il datore intenda avvalersi, abbiano o meno l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, sia a verificare l’effettiva rispondenza delle apparecchiature alle esigenze tecniche produttive o di sicurezza.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 22148 depositata l’8 maggio 2017 e con la quale è stata confermata la condanna penale impartita all’amministratore unico di una Srl che aveva istallato, all’interno di un’unità di vendita, due telecamere senza l’accordo stipulato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e senza l’autorizzazione della DTL.

Indirizzo giurisprudenziale precedente non condiviso

Di alcun rilievo è stata ritenuta dalla Suprema corte la doglianza avanzata dalla ricorrente datrice secondo la quale il reato contestato era da ritenere insussistente sulla base del prevalente orientamento di giurisprudenza affermato nei casi come quello in esame in cui, anche in assenza di un preventivo assenso sindacale, era comunque riscontrabile la presenza di un consenso validamente espresso da parte dei lavoratori interessati.

La Corte di cassazione, sul punto, ha sottolineato di non condividere questa impostazione e di ritenere che il consenso in qualsiasi forma prestato dai lavoratori non possa, comunque, costituire una scriminante per il datore di lavoro.

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