Videosorveglianza e lavoro domestico

Pubblicato il 10 febbraio 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 1004 dell’8 febbraio 2017, ha affrontato la questione relativa all’installazione di un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata dove presta la propria attività un lavoratore domestico.

Sottolinea a tal proposito l’INL che il rapporto di lavoro domestico non si svolge all’interno di un’impresa organizzata e strutturata, ma nell’ambito di un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.

D’altra parte il rapporto di lavoro domestico, proprio per le peculiarità che lo caratterizzano, gode di una regolamentazione specifica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 1974, ha ritenuto legittima.

Infatti, il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori per cui al caso di specie non sono applicabili gli articoli 2, 3, 4 e 6, Legge n. 300/1970, mentre è applicabile l’articolo 8 che vieta le indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali.

Quindi, qualora si voglia installare un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata dove operi un lavoratore domestico non sarà necessario chiedere alcuna autorizzazione alla sede competente dell’Ispettorato territoriale.

Tuttavia, al lavoro domestico si applica la disciplina sul trattamento dei dati personali per cui sarà necessario chiedere allo stesso il consenso preventivo e fornirgli l’informativa di legge.

Inoltra, si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell’art. 115, D.Lgs. n. 196/2003, nell'ambito del rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

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