Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione

Pubblicato il 14 marzo 2017

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i datori di lavoro possono utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo se vi sono esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tali impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le RSA/RSU.

Qualora in azienda non vi siano RSA/RSU o non si riesca a trovare l’accordo, gli impianti e gli strumenti in questione possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Stante quanto sopra sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro sono stati pubblicati, nella sezione “Modulistica”, i nuovi modelli da utilizzare per l’istanza all’ITL o all’INL di autorizzazione:

oltre alla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (mod. INL 25).

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