Il Tar Lombardia, Sezione terza, su ricorso dei genitori, ha sospeso la sanzione disciplinare comminata ad una studentessa da un Istituto scolastico, per essere stata quest’ultima implicata nella circolazione di un video girato a scuola, senza il consenso della persona ripresa.
Secondo il Collegio amministrativo, in particolare, l’accertamento dei fatti da parte dell’Amministrazione scolastica non è stato completo, posto che quest’ultima avrebbe dovuto valutare prima la condotta più grave - ossia quella di chi ha fatto il video (che non è la ricorrente) - e poi di chi vi abbia partecipato (la ricorrente), oltre a verificare se la pubblicazione del medesimo video fosse avvenuta con il consenso dell’interessata o meno.
Nel sistema sanzionatorio delle condotte di minori della scuola dell’obbligo, assume rilievo fondamentale la consapevolezza del disvalore della condotta e la rottura del nesso di omertà con i corresponsabili; circostanze che, se presenti, assumono valore estintivo della punibilità e che non risultano valutate nel caso concreto.
Il voto in condotta invece, stante la differenza dalla sanzione disciplinare, non può essere sospeso. Esso ha infatti ad oggetto un comportamento più generale ed è emanato da un organo diverso; fermo restando che, trattandosi nella specie del primo quadrimestre - conclude il Tar con ordinanza n, 654 del 24 maggio 2017 - la scuola deve comunque dare la possibilità alla ricorrente di rimediare, dando così segno di maturità.
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