Viaggio tra le novità del CUD 2012

Pubblicato il 09 febbraio 2012

Entro il 28 febbraio 2012 va consegnato ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, il CUD 2012 che attesta i redditi corrisposti nell’anno 2011 oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti. Alcune novità contenute nel modello approvato dalle entrate: il contributo di solidarietà, la tassazione ordinaria del Tfr per indennità eccedenti il milione, la riduzione del reddito imponibile dei “giovani cervelli” rientrati in Italia.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente  - CUD – per l’anno 2011 è stata approvata con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. 187490/2011 del 16 gennaio 2012 (pubblicato sul sito il 17/1/2012).

Lo schema valido per la consegna, da effettuare entro il 28 febbraio 2012, deve essere compilato dai datori di lavoro e deve indicare:

=> l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir), corrisposti nell’anno 2011 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

=> le relative ritenute di acconto;

=> le detrazioni effettuate.

Vanno inseriti nel CUD anche i redditi corrisposti nell’anno 2011 che non concorrono alla formazione del reddito imponibili a fini fiscali e contributivi, ed i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS.

Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna  deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta presentata dal dipendente.

Si evidenziano, di seguito, le novità presenti nel nuovo CUD dovute a disposizioni legislative emanate nell’anno 2011.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Tale contributo, istituito dal D.L. n. 138/2011, va ad incidere nella fase di determinazione del reddito imponibile – punto 1 , parte B – in quanto le istruzioni prevedono che qui:

… va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, evidenziati ai punti 127 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 136 ….


Di norma il “prelievo” viene determinato in sede di dichiarazione dei redditi e versato in unica soluzione al momento del saldo dell’Irpef.

Per il caso di lavoratori dipendenti, il decreto MEF 21/11/2011 ha stabilito che il contributo di solidarietà, da calcolare nella misura del 3% applicabile alla parte di reddito complessivo che supera 300.000,00 euro, sia determinato dal sostituto di imposta e trattenuto al momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Sarà versato nei termini ed in base alle normali regole a cui sottostanno i versamenti delle ritenute.

Poiché il contributo in questione è deducibile dal reddito complessivo, il sostituto dovrà indicare al punto 1 il reddito epurato dalle somme trattenute per effetto del contributo.

Nel punto 136 va inserito l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di contributo di solidarietà.

Diverso è il comportamento qualora il lavoratore abbia cessato il rapporto nel corso del 2011: il sostituto non effettuerà la trattenuta ma segnalerà, nelle annotazioni ponendo il codice “BY”, al contribuente di essere tenuto ad eseguire l’autoliquidazione del contributo di solidarietà in sede di dichiarazione dei redditi (Unico o 730).

Va evidenziato che il contributo di solidarietà è dovuto da coloro che percepiscono un reddito superiore a 300.000 euro: non necessariamente tale somma deve derivare dal solo reddito dipendente od assimilato potendo il lavoratore possedere tale tipo di reddito in misura inferiore a tale limite e, tuttavia, percepire un altro tipo di reddito, sconosciuto dal datore di lavoro, che sommato al primo determini il superamento della soglia dei 300mila euro.

 In questa ipotesi, il lavoratore sarà tenuto a liquidare, a titolo di saldo Irpef, il contributo in dichiarazione.

TFR: TASSAZIONE ORDINARIA

Altra novità recepita dal CUD 2012 riguarda la modifica attuata alla modalità di tassazione per Tfr ed altre indennità (art. 17, comma 1, lett. a) e c), del Tuir), non solo quindi derivanti da cessazione del mandato, superiori a un milione di euro.

Per mano dell’articolo 24, comma 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è venuta meno, a decorrere dal 1/1/2011, la tassazione separata per le suddette indennità a cui, pertanto, si applica la tassazione ordinaria.

Si tratta del tfr derivante da rapporti di lavoro dipendente e di qualsiasi indennità derivante dal rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se di importo superiore al milione. La legge specifica che sono soggette alla stessa norma le indennità od i compensi, comunque denominati, percepiti da amministratori di società di capitali.

Le istruzioni al CUD 2012 specificano che al punto 1 va indicato l’importo complessivo delle indennità di cui all’art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria.

Nelle annotazioni  - codice BZ - deve essere inserito l’ammontare complessivo eccedente il milione di euro nonché evidenziato l’ammontare delle singole indennità corrisposte.

LAVORATORI DIPENDENTI RIENTRATI IN ITALIA

Il punto 1 del modello tiene conto anche dell’agevolazione, introdotta dalla L. n. 238/2010 ed attuata dal decreto MEF 3 giugno 2011, a favore di coloro che si stabiliscono in Italia trasferendovi la loro attività lavorativa.

Il beneficio consiste nella riduzione della base imponibile Irpef pari:


Più precisamente la norma agevolativa è disposta a favore dei cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio o residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Il decreto riconosce le agevolazioni in presenza dei seguenti requisiti alla data del 20 gennaio 2009:

- possesso di un titolo di laurea;

- residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia;

- residenza fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia negli ultimi due anni o più, svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

OPPURE

- residenza continuativa per almeno 24 mesi in Italia;

- residenza fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia negli ultimi due anni o più, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Si precisa che, ai sensi del provvedimento AE del 29/7/2011, i lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti suddetti, al fine di beneficiare delle agevolazioni, devono inoltrare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

A fronte della sussistenza delle suddette caratteristiche, il sostituto d’imposta deve indicare nel punto 1 del CUD il 20 % o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti.

Nelle annotazioni – codice BM -  va specificato l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (quindi 80% o 70% dell’ammontare erogato).

BONUS E STOCK OPTION

La determinazione del reddito imponibile risente anche dell’imposta addizionale del 10%, introdotta dall’articolo 33 del D.L. n. 78/2010, applicabile ai compensi di dirigenti e collaboratori del settore finanziario sulla parte che eccede il triplo della parte fissa di retribuzione.

In relazione a tale norma, però, è intervenuto il D.L. n. 98/2011 che ha modificato, a partire dal 17 luglio 2011, la quota su cui effettuare il prelievo: non più l’importo che eccede il triplo della parte fissa di retribuzione bensì la parte che eccede la parte fissa di retribuzione.

Pertanto il datore di lavoro, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, deve evidenziare il cambiamento della disciplina indicando nelle annotazioni – codice BL- quanto segue:

– l’ammontare complessivo delle remunerazioni;

– la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima del 17 luglio 2011;

– la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo il 17 luglio 2011;

– la relativa imposta operata.

DIFFERIMENTO IRPEF DEL 17%

In relazione ai punti 21, 22 e 24, le istruzioni al CUD specificano che occorre indicare gli importi del primo e secondo o unico acconto IRPEF nonché dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Si rammenta che con il D.P.C.M. 21 novembre 2011 è stato disposto il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Se le retribuzioni erano state pagate senza tener conto della riduzione dell’acconto, i sostituti avrebbero dovuto restituire le maggiori somme trattenute con gli stipendi dicembre 2011 oppure gennaio 2012 (comunicato stampa MEF 23/11/2011).

Soltanto se le restituzioni sono state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Allo stesso tempo vanno inseriti nelle annotazioni:

- il codice BQ,  se l’acconto è stato operato in misura ridotta  nella retribuzione di novembre;

- il codice CB, se l’acconto è stato operato in misura ridotta nella retribuzione di dicembre o gennaio.

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE)

Il D.Lgs. n. 252/2005  ha riconosciuto un incentivo ai lavoratori di prima occupazione, a partire dal 1/1/2007, iscritti alla previdenza complementare.

Per i primi cinque anni di partecipazione al tali forme è concesso, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Essendo terminato nell’anno 2011 il primo quinquennio, le istruzioni al Cud ricordano che:

=> nel punto 122 va inserito l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno (2011) dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari;

=> nel punto 123 l’importo complessivo dei contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro;

=> qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2012, nel punto 124 va indicato  l’ammontare dei contributi, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione, risultanti dalla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche;

=> nelle annotazioni - codice CA - deve essere indicato l’importo del differenziale residuo nonché il numero degli anni residuo.

I punti 122 e 123 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3.

5 PER MILLE

Per la certificazione relativa al 2011 – CUD 2012 - è possibile destinare il 5 per mille, utilizzando l’apposita scheda, anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

I contribuenti troveranno sul modello un'unica casella dove è richiesta soltanto la firma per il consenso e non il codice fiscale di un ente specifico.

PREMI PRODUTTIVITA’

Confermate anche per il 2011 le agevolazioni per somme erogate ai lavoratori del settore privato a titolo di produttività ed efficienza organizzativa aziendale.

Per il 2011 è riconosciuta l’applicazione, alle suddette componenti di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Il lavoratore non deve aver percepito un ammontare di reddito superiore a 40.000 euro.

I dati per i premi di produttività vanno indicati nei punti da 251 a 255.

MODALITA’ DI CONSEGNA

Il modello di Certificazione Unica dei redditi va presentata al lavoratore in duplice copia.

In luogo del modello cartaceo, rientra nella facoltà del datore di lavoro inviare al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché il ricevente sia in grado di poterla materializzare per i successivi adempimenti. E’ necessario che il mittente si accerti che il destinatario sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

E’ obbligo inviare la certificazione cartacea:

-> quando si tratta di certificazione relativa al dipendente deceduto (quindi destinata agli eredi);

-> quando il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro.

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