Nel testo della sentenza n. 8578 del 25 febbraio 2009, la Corte di cassazione spiega che possono essere legittimamente utilizzate le intercettazioni con ascolto remotizzato, effettuate cioè nei locali della procura e scaricate su cd e dvd presso gli uffici della polizia giudiziaria. In ogni caso, però, la procedura di remotizzazione deve prevedere che le operazioni di registrazione avvengano presso la procura. Inoltre, “per qualsiasi altra operazione in quanto estranea alla nozione di registrazione così definita non assume alcun rilievo ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni il luogo ove la stessa è avvenuta, discorso, quest'ultimo, che vale anche per quell'operazione che consiste nello scaricamento dei dati su supporti informatici quali dd e dvd che pertanto ben può essere compiuta presso altri uffici del p.g. nel caso di ascolto remotizzato”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".